Condominio

Crolla una parete, dei danni risponde il proprietario

di Giulio Benedetti

Il fondamento della responsabilità civile extracontrattuale è quello dell'articolo 2043 del codice civile il quale , in ossequio alla tradizione giuridica , stabilisce la responsabilità civilistica e l'obbligo di risarcire il danno per colui che ha cagionato con dolo o colpa ad altri un danno ingiusto. Tale regime , sia pur rispondente ad un alto principio di civiltà ovvero quello della responsabilità individuale , espone il danneggiato ad una serie di oneri probatori spesso di difficile attuazione: vale a dire che , al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno , deve provare:
* il danno ;
* il nesso di causalità tra il danno e l'operato dell'agente ;
* l'ingiustizia del danno ;
* la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso o colposo nella condotta dell'agente.
La dottrina stabilisce che il legislatore , nelle ipotesi di responsabilità aggravata, per avvantaggiare la persona danneggiata , disciplina in maniera diversa e più grave per i soggetti che creano dei rischi , la problematica inerente l'individuazione del responsabile del danno. Nel caso di danno di cose in custodia , particolarmente ricorrente nei casi giurisprudenziali avvenuti all'interno del condominio, l'articolo 2051 del codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito. In tali casi il legislatore presume che se fossero state adottate tutte le precauzioni , previste in particolare dalla normativa specialistica di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro , idonee ad evitare il danno, quest'ultimo non si sarebbe verificato. Pertanto è ritenuto responsabile chi aveva in custodia la cosa che ha provocato il danno , a meno che non venga provato il fatto di un terzo o uno specifico evento imprevedibile e inevitabile , estraneo alla cosa o al custode .
La giurisprudenza in molte sentenze ha spesso ridotto il margine della prova liberatoria per il danneggiante al punto di consentire per alcuni interpreti l'affermazione per cui vige un regime di responsabilità oggettiva.
La Corte di Cassazione (ordinanza 6139/2018) ha annullato con rinvio la sentenza di una Corte di Appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni provocati dal crollo di una parete di contenimento di circa tre metri di altezza facente parte di un proprietà prospiciente l'arenile dove sostava la parte offesa . La Corte di cassazione ha ravvisato la responsabilità del proprietario per omesso controllo delle cose in custodia ai senti dell'art. 2051 c.c. stabilendo i seguenti principi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia , ex art. 2051 c.c., è di natura oggettiva , incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all'evento lesivo , senza che , ai fini della verificazione di tale evento, rileva la condotta del custode o il suo obbligo di vigilanza. Incombe al danneggiato allegare, dandone la prova , solo il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso , indipendentemente dalla pericolosità della cosa. Il custode potrà essere esente da responsabilità solo ove provi il caso fortuito, ossia un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che non riguarda il comportamento del responsabile , ma alle modalità di causazione del danno che può essere individuato nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. I caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità sono oggettivi e della regolarità causale , senza attribuire alcuna rilevanza alla diligenza del custode . E' custode chi esercita una potestà di fatto sulla cosa , ossia un potere effettivo fisico , che implichi il governo o l'uso della cosa. Nel caso trattato la Corte di Cassazione affermava che il crollo della parete era prevedibile , e che pertanto sussisteva la responsabilità del custode, in quanto l'erosione del tratto di spiaggia , ove si è verificato l'evento, era frequentato ordinariamente da bagnanti, e costituiva un fenomeno noto ed ultradecennale.

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