Condominio

La macchia sul soffitto procura un «danno esistenziale»

di Rosario Dolce

Le infrazioni provocate dalla mancata manutenzione della copertura dell'edificio condominiale (sia essa riconducibile ad un tetto, ad un lastrico solare o ad una terrazza a livello) all'appartamento sottostante generano un danno in capo al proprietario di quest'ultimo immobile suscettibile di essere valutato anche sotto la sfera del danno non patrimoniale.
Mentre, difatti, il danno patrimoniale, cioè quello direttamente riconducibile al costo delle opere occorrenti per la riduzione in pristino stato dell'unità immobiliare danneggiata, è risarcito per il solo fatto di integrare una lesione giuridicamente vincolante (atipicità), il pregiudizio non patrimoniale richiede una ingiustizia normativamente non qualificata (tipicità a secondo dei casi stabiliti alla legge: tra cui rientra il “diritto di proprietà”).
Tuttavia, la mancata possibilità di godere di una parte dell'appartamento in cui si vive, a causa di continue infiltrazioni d'acqua, va valutato in modo specifico in quanto arreca una sofferenza e un disagio che non dipendono dalla lesione del (solo) diritto di proprietà, ma da qualcosa di più complesso e articolato (tra l'altro il medesimo disagio può essere lamentato anche dal conduttore, in quanto titolare di un diritto personale di godimento).
In altri termini, il danno “plurioffensivo” cagionato, oltre che incidere negativamente sul diritto in base al quale il soggetto dispone del bene (reale, piano, reale limitato, personale di godimento), incide anche sul piano di un altro interesse della persona, ovvero quello di poter godere pienamente della propria abitazione, del proprio “focolare domestico”.
Tale pregiudizio è, a sua volta, sussumibile nella violazione di un altro precetto costituzionale rispetto quello della “proprietà”, quale è quello riportato dall'articolo 2 della Costituzione italiana (in punto si confronti Corte Costituzionale 07 aprile 1988 n. 404; in sentenza sono richiamati anche gli articoliu 8 del CEDU e 7 della Carta di Nizza).
Ora, sulla scorta tali pregnanti presupposti, il Tribunale di Roma con Sentenza nr 25 del 2018, pubblicata in data 3 gennaio 2018 , ha condannato l'appaltatore in luogo del Condominio committente (in quanto il cantiere gli era stato già affidato, già all'epoca dell'inizio delle infiltrazioni) a risarcire i danni provocati al proprietario dell'appartamento sottostante la copertura condominiale, anche sotto il profilo non patrimoniale, stante la preesistenza delle macchie di umidità sul tetto e sulle pareti presenti nell'appartamento di che trattasi.
Sotto tale ultimo aspetto, è stato ritenuto discretivo, per stabilire l'esatta quantificazione del nocumento, l'elemento temporale; per cui, posto che dall'inizio dei fenomeni di danneggiamento fino al momento della relativa eliminazione erano trascorsi cinque anni, il Decidente capitolino ha ritenuto equo riconoscere al danneggiato un risarcimento del nocumento in questione nella misura pari ad € 5.000,00 (cioè mille euro per ogni anno conteggiato):

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