Condominio

Su gazebo, pergolati e arredi non pesa la variabile dei permessi

di Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour

Per misurare in maniera esatta l’estensione del bonus verde, non c’è da considerare solo la variabile fiscale. Insieme all’applicabilità degli sconti, bisogna mettere sul piatto il fattore dei titoli abilitativi. Valutando, cioè, quale permesso viene richiesto per le diverse tipologie di intervento.

Tenendo presente una premessa di carattere generale: in assenza di un titolo abilitativo, come una comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) o come il più gravoso permesso di costruire, per accedere alle detrazioni sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà «in cui – come spiega l’agenzia delle Entrate - deve essere indicata la data di inizio dei lavori» e bisogna attestare che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolabili. In pratica, un’autocertificazione da conservare in caso di controlli.

La maggioranza degli interventi che è possibile effettuare in giardino rientra nel perimetro dell’edilizia libera: vuol dire che, in base alle previsioni del Testo unico per l’edilizia (Dpr 380/2001), potranno essere avviati senza alcuna formalità. Anche se va considerato un elemento: molte di queste opere sono anche tra quelle che, più di frequente, finiscono al centro di contestazioni. È, allora, molto utile fissare un confine per dire quando l’investimento incentivato sarà al sicuro da problemi.

Esattamente l’operazione appena fatta dal Governo, con il suo glossario unico in materia di edilizia, da poco firmato dal ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio e in attesa di pubblicazione definitiva in Gazzetta ufficiale. Si tratta di un elenco che, per garantire uniformità a livello nazionale nel trattamento delle diverse opere, fissa esattamente i paletti che gli uffici comunali, a livello locale, dovranno rispettare. E proprio il giardino, in questo ambito, gioca un ruolo molto importante.

La disposizione alla quale agganciarsi, secondo quanto spiega il glossario, nel caso del bonus verde è l’articolo 6, comma 1, lettera e-quinquies) del Dpr 380/2001. Qui si stabilisce che sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo «le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici». La conseguenza, in base alla ricostruzione ufficiale del Governo, è che potranno andare in edilizia libera le opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento relative agli arredi da giardino (ad esempio barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche fissate al suolo).

Ma non solo. Saranno in edilizia libera anche i gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; i giochi per bambini, comprese le relative recinzioni; i pergolati, anche questi di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; i ricoveri per animali domestici e da cortile, le voliere e simili, con relativa recinzione; i ripostigli per attrezzi, i manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; le sbarre, i separatori, i dissuasori e simili, gli stalli per biciclette; le tende, le tende a pergola, le pergotende, le coperture leggere di arredo; gli elementi divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale. Quasi tutte opere che potrebbero rientrare nel perimetro del nuovo sconto, anche se la conferma definitiva dovrà arrivare dalle Entrate.

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