Condominio

Il distacco da un servizio non basta a sciogliere il supercondominio

di Paolo Accoti

Gli artt. 61 e 62 disp. att. Cc sia nella precedente, che nell'attuale formulazione, prevedono la possibilità per l'assemblea di scioglimento del condominio ovvero del supercondominio - qualora l'edificio o il gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi -, con le maggioranze di cui al secondo comma dell'art. 1136 Cc (la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio) ovvero da parte dell'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Lo scioglimento può avvenire anche se restano in comune alcuni dei beni indicati dall'articolo 1117 Cc, ma se tale divisione dovesse comportare la modifica dello stato delle cose ovvero necessitasse di opere di sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condòmini, risulterebbe necessaria una deliberazione assembleare adottata con la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
Nondimeno, per i beni rimasti in comune continuano ad applicarsi le norme sul condominio negli edifici, con la conseguenza che alle relative spese ed al successivo riparto pro-quota deve provvedere comunque l'originaria assemblea unitaria.
Ciò posto, la delibera assembleare che autorizza al distacco dal riscaldamento il singolo condomino, nella permanenza di altri beni in comune tra i partecipanti al supercondominio, non fa venir meno il supercondominio stesso, né esonera il condomino distaccato dal pagamento delle spese necessarie alla conservazione e manutenzione dei beni rimasti in comunione.
Questi i principi dettati dal Tribunale di Savona, nella sentenza pubblicata in data 16 Febbraio 2018 .
Un complesso residenziale ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento a carico di una condomina la quale propone opposizione eccependo di essere estranea al condominio stesso, per aver distaccato l'immobile di sua proprietà a seguito di autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Si costituisce il condominio chiedendo il rigetto dell'opposizione deducendo come la condomina, nonostante l'autorizzazione al distacco dal riscaldamento condominiale e dal giardino, rimaneva comunque comproprietaria di altri beni comuni, per come risultava sia dal regolamento condominiale che da alcune precedenti sentenze che avevano accertato come gli immobili facenti parte del complesso residenziale opposto erano parte di un unico condominio.
Ciò posto, il Tribunale si interroga sulla circostanza se una tale delibera abbia in qualche modo comportato lo scioglimento del supercondominio, ex art. 61 disp. att. Cc.
Lo stesso rileva come è pur vero che la delibera in questione autorizzò l'opponente al distacco di alcuni beni in comune, tuttavia, risultano ancora in comune tutti quei beni e servizi menzionati nel regolamento contrattuale, quali strade interne di accesso alle unità immobiliari, illuminazione, eccetera.
Peraltro il richiamato regolamento doveva ritenersi vincolante per l'opponente, siccome trascritto nell'atto di acquisto della stessa.
Nel merito il Tribunale ricorda alcuni precedenti giurisprudenziali per cui <<”Nei casi di scioglimento del condominio mediante deliberazione della assemblea e Costituzione di condominii separati con il permanere in comune fra gli originari partecipanti di alcune delle cose indicate dall'art. 1117 cod. civ., la disciplina condominiale unitaria persiste riguardo a dette cose, con la conseguenza che resta attribuito all'assemblea unitaria originaria - ed esula dai poteri delle assemblee dei condominii separati - il provvedere all'approvazione delle spese ad esse relative (concernenti, nella specie, gli impianti di riscaldamento, di forza motrice ed idrico) e alla loro ripartizione fra i condominii (Cass. 1440/81)”.>>.
Ed ancora <<”Qualora, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., un edificio condominiale venga diviso in porzioni aventi caratteristiche di edifici autonomi, con lo scioglimento del condominio originario e la Costituzione di condomini separati, ma siano lasciate, in comproprietà di tutti i partecipanti a detto condominio originario, alcune delle cose indicate dall'art. 1117 cod. civ. (quali locali di portineria, caldaie, impianti idrici ecc), queste ultime restano soggette non alla disciplina della comunione in generale, ma alla disciplina del condominio negli edifici (nella specie, al fine della validità delle delibere assembleari), la cui applicabilità prescinde dalla circostanza che i piani o le porzioni di piano, servite da quelle cose, si trovino in edifici distinti, ed inoltre non trova deroga, con riguardo al caso specifico della sopravvenuta divisione di un edificio originariamente unico, nelle norme dettate dai citati artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ.. (Cass. 65/80).”>>.
Ciò detto, la corte di merito sentenzia che <<parte attrice non può chiamarsi fuori dalla compagine supercondominiale>> e che la dedotta circostanza relativa alla sua omessa convocazione alle deliberazioni assembleari del supercomdominio, al più poteva risultare motivo di annullabilità delle stesse ma, comunque, non rilevante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, siccome azionabile con autonomo procedimento di impugnazione.
Pertanto, l'opposizione viene rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della condomina al rimborso delle spese di lite.

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