Condominio

Responsabilità solidale anche con il subfornitore

La responsabilità solidale per i crediti da lavoro si estende a tutti i livelli del decentramento. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 254 del 6 dicembre 2017. La pronuncia avrà un notevole impatto in tutti i processi di esternalizzazione dell’attività produttiva non coperti da una espressa previsione di responsabilità per il credito da lavoro.

Il fenomeno è quello della contrattazione diseguale tra imprese in cui il committente ha un più intenso potere di ingerenza sull’organizzazione del lavoro, come nei casi di subfornitura, di concessione in vendita, di franchising, degli appalti a regia e del nolo a caldo. Ma il fenomeno riguarda anche le ipotesi dubbie del contratto di appalto di servizi di trasporto, della spedizione, della logistica e del cabotaggio.

Il perimetro

Il legislatore prevede oggi una responsabilità solidale solo nei casi di appalto, subappalto, somministrazione, contratto di trasporto, cessione di ramo di azienda con contestuale contratto di appalto, codatorialità, reti di impresa e distacco transnazionale. La Corte costituzionale è intervenuta sul caso della subfornitura in cui una società committente è chiamata a rispondere del mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori della subfornitrice. Per il giudice rimettente, l’articolo 29 del Dlgs 276/2003 si pone in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione: non sarebbe ragionevole che, nel fenomeno della esternalizzazione del processo produttivo, i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore.

Il parere della Consulta

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, estendendo analogicamente la responsabilità solidale a tutti i fenomeni di esternalizzazione.

Una prima questione interpretativa riguarda l’autonomia della subfornitura rispetto al contratto di appalto. Un orientamento, avallato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione 14431 del 29 maggio 2008, afferma che la subfornitura rappresenta un “sottotipo”, se non un equivalente, del contratto di appalto.

Secondo un altro indirizzo, ci sarebbe tra gli schemi negoziali una sostanziale differenza. In definitiva, la «dipendenza tecnologica» insita nella subfornitura attribuisce una connotazione di specialità del contratto rispetto all’appalto d’opera o di servizi.

La Corte costituzionale, bypassando ambedue gli indirizzi, sostiene l’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore a prescindere dallo schema contrattuale utilizzato. L’applicazione analogica dell’articolo 29 del Dlgs 276/2003 non è, infatti, ostacolata dalla eccezionalità della disposizione, poiché la deroga non è riferita all’ambito di applicazione ma alla disciplina civilistica della responsabilità solidale. Lo scopo della norma, per la Corte, è evitare il rischio che i meccanismi di decentramento vadano a danno dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, con il rischio di violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

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