Condominio

Sopraelevazione abusiva, il condono non conta

di Luana Tagliolini

I condòmini possono ottenere la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano in presenza del divieto di aggravare le condizioni statiche del fabbricato, indipendentemente dal condono.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione riguardava una sopraelevazione, realizzata, dal dante causa degli odierni convenuti, sulla sommità dell'edificio di cui si chiedeva la demolizione non solo perché ritenuta abusiva ma soprattutto perché lo stabile era in condizioni di instabilità (Corte di Cassazione, sentenza n. 2115/2018).
Accolta la domanda in primo grado con la condanna di convenuti alla demolizione della costruzione e al ripristino del lastrico solare, questi ultimi presentavano appello che veniva rigettato come pure il ricorso in cassazione.
I ricorrenti eccepivano, tra gli altri motivi, che il corpo di fabbrica oggetto della controversia era legittimo perché il loro dante causa aveva presentato domanda di condono ritenuto concesso perché, sulla stessa, si era formato il silenzio assenso.
La Suprema Corte ha precisato che anche se la costruzione sopraelevata fossa stata condonata era irrilevante ai fini della fondatezza dell'azione degli attori.
L'articolo 1127 codice civile fa divieto di realizzare sopraelevazioni se le condizioni statiche del fabbricato non lo consentono così come impedisce altresì di costruire sopraelevazioni che non osservano le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche.
La corte di appello aveva evidenziato come non rilevava lo stato peculiare dell'immobile quanto lo stato di sopravvenuto pericolo derivante dalla realizzazione della fabbrica nuova soprastante di proprietà dei ricorrenti avvenuta in violazione delle norme urbanistiche, edilizie e soprattutto antisismiche.
L'eventuale sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici <<inerendo a rapporti tra pubblica amministrazione e privato costruttore esplicano effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici amministrativi penali e o fiscali e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali o degli altri limiti legali di vicinato previsti dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici dello stesso codice>>.
Pertanto l'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto di riduzione in pristino in quanto <<dalla inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deve desumersi una presunzione di instabilità della costruzione realizzata e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio alcuno>>.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©