Condominio

Balconi nuovi o modificati solo con permesso di costruire

di Rosario Dolce

La realizzazione o la modifica di balconi, la chiusura di finestre e/o l'apertura delle medesime in altro luogo, ovvero ancora l'allargamento di portoni d'accesso al fabbricato laddove importano la variazione del prospetto dell'edificio, necessitano del permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. c) del Decreto del Presidente della Repubblica. n. 380/2001.
Tanto è quanto ha stabilito Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) con Sentenza 244/2018 pubblicata 26/01/2018.
Il fatto. Il Comune di Corigliano Calabro ha assentito, con permesso di costruire, la ristrutturazione edilizia di un fabbricato, posto sul lungomare della frazione Schiavonea.
Con ordinanza successiva il Responsabile del Settore governo e uso del territorio del Comune di Corigliano Calabro ha ingiunto al richiedente la demolizione di alcune delle opere realizzate (balconi), in quanto non previste nel progetto assentito.
Le opere abusive sono state rilevate a seguito di un sopralluogo, in esito al quale si è constatato: «Che gli aggetti dei balconi sui prospetti laterali posti a piano primo e secondo sono stati realizzati in difformità al permesso di costruire ed in violazione delle norme del PRG sulle distanze tra fabbricati. Inoltre due balconi sul prospetto principale a piano secondo e terzo sono stati realizzati seppur non previsti nel permesso di costruire rilasciato».
Avverso il superiore provvedimento, il richiedente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente, deducendone l'illegittimità.

L'impugnazione
Con il primo motivo il ricorrente ha rilevato l'inapplicabilità dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (che disciplina gli interventi effettuati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali).
Trattandosi della realizzazione di balconi non previsti –secondo il ricorrente - la fattispecie andava ricondotta alle previsioni di cui all'articolo 22 del predetto Decreto, in virtù del quale le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma dell'edificio - qualora sottoposto a vincolo - e che violano le prescrizioni del permesso di costruire sono sanabili mediante presentazione di una “d.i.a.”.
L'allungamento dei balconi – sempre secondo il ricorrente - sarebbe conseguenza della messa in opera di un elemento meramente ornamentale e, in quanto tale, la relativa realizzazione non potrebbe essere intesa in termini di violazione delle norme poste per le distanze tra fabbricato.

La Sentenza
Le censure brevemente richiamate sono state ritenute dai giudici amministrativi prive di fondamento.
Secondo costoro le argomentazioni del ricorrente non tengono conto del fatto che la realizzazione o la modifica di balconi comportano la variazione del prospetto del fabbricato.
Tale variazione necessità di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, che dispone: «Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: Omissis c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».
La facciata dell'edificio deve intendersi quindi come cosa diversa dalla sagoma: che indica, invece, la forma della costruzione complessivamente intesa, ovvero il relativo contorno (in materia, sono state richiamate le seguenti pronunce: Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2015 n. 20846; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011 n. 5052).
Il provvedimento in commento, infine, conclude affermando che la realizzazione o la modifica di balconi in carenza del titolo edilizio, così come la chiusura di finestre e/o l'apertura delle medesime in altro luogo, ovvero ancora l'allargamento di portoni d'accesso al fabbricato sono da considerarsi tutti come interventi da eseguire previo conseguimento del permesso di costruire. Viceversa, la relativa realizzazione in assenza della predetta autorizzazione amministrativa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

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