L'esperto rispondeCondominio

Camino sopra il tetto in base alla «Uni 7129»

Silvio Rezzonico

La domanda

Abito al piano terra di un condominio di quattro piani. Dispongo di una canna fumaria destinata a servire esclusivamente il mio appartamento. Tale canna fumaria, facente parte del progetto edilizio, sale sul tetto del condominio integrata nel muro perimetrale. Essa è appaiata alla canna fumaria collettiva dei fumi delle caldaie a gas di riscaldamento degli appartamenti. Sul tetto del condominio è presente un unico camino, ove terminano le due canne fumarie parallele.Il condomino dell’attico si lamenta dei fumi invernali del camino che, a suo dire, nelle giornate di bassa pressione creano odore di fumo in casa. Per tale motivo mi invita a innalzare il camino. Chiedo se tale opera, qualora deliberata in assemblea condominiale, debba essere a mio carico oppure rientrare in una spesa condominiale.

Salvo che diversamente dispongano il regolamento edilizio o il regolamento di igiene comunale, lo sbocco delle canne fumarie installate dopo il 31 agosto 2013 è regolato dall’articolo 5, comma 9, del Dpr 26 agosto 1993, n. 412, ripetutamente modificato, per il quale «gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente». Quest’ultima regolamentazione è contenuta nella norma Uni 7129.Il citato articolo 5, comma 9, prevede alcune deroghe, generali e speciali, all’obbligo dello scarico sopra il tetto, stabilendo i requisiti per fruirne.

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