Condominio

Danni da caduta, va provata l’incuria del condominio

di Paolo Risotti

Non basta dire di essere caduti sul viale esterno per avere diritto a un risarcimento, anche se può essere considerato uno spazio affidato alle cure del condominio.

La Cassazione (sentenza 3305/2018) ha affrontato il caso di una signora che aveva citato in giudizio un condominio per danni, affermando di essere rovinosamente caduta per terra all’interno dell’androne comune a causa della presenza di una sostanza scivolosa, liquida e invisibile. La signora perde però i primi due gradi del giudizio, poiché l’unica testimone presente all’accaduto aveva riferito al giudice che la caduta si era certamente verificata ma non all’interno dell’androne dello stabile, bensì sul viale che dal cancello di strada conduce all’edificio.

La testimone oculare aveva altresì precisato che in quel momento il viale «era in buone condizioni di manutenzione e non bagnato». Non soddisfatta, la signora si rivolge quindi alla Corte di Cassazione, che le dà nuovamente torto.

La Suprema Corte ha infatti statuito che anche se lo spazio del viale esterno di un edificio non può, di per sé, considerarsi sottratto all’obbligo di custodia del condominio, tuttavia colui che invoca la violazione di un obbligo di custodia è comunque tenuto a dimostrare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.

In altri termini, per la Cassazione – anche se l’articolo 2051 del Codice civile stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il danno fortuito” – la signora, nel caso in esame, avrebbe dovuto fornire al giudice la prova che il danno da lei subìto a seguito della sua caduta era riconducibile ed era dipeso dallo stato di cattiva manutenzione del vialetto, dimostrando cioè che in quel momento c’era per terra una sostanza scivolosa.

Tuttavia, su questo argomento, va tenuto ben presente che – con grande gioia delle società assicuratrici – la Suprema Corte in questi ultimi anni ha adottato un criterio ancora più restrittivo: tra tutte va ricordata la sentenza 12895/2016 ha in sostanza stabilito che non vi è alcuna responsabilità del custode, se il danneggiato avrebbe potuto evitare la situazione di pericolo (e il conseguente danno) “mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto”, ossia stando più attento. Sullo stesso identico filone le sentenze della Cassazione 27864/2017, 20619/2014
e 23584/2013.

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