L'esperto rispondeCondominio

Infiltrazioni dal terrazzo in uso esclusivo

di Raffele Cusmai

La domanda


È stato deliberato un intervento di rifacimento della pavimentazione/impermeabilizzazione di un terrazzo ad uso esclusivo sito al piano attico, finalizzato a risolvere problemi infiltrativi nelle sottostanti unità immobiliari. La terrazza ad uso esclusivo per una parte svolge funzione di copertura dei sottostanti appartamenti, per altra parte risulta aggettante rispetto alla facciata condominiale. In qualità di amministratore ho provveduto a ripartire la spesa ponendo interamente a carico del proprietario del terrazzo ad uso esclusivo il costo della parte aggettante e ripartendo secondo l'art. 1126 c.c. la restante parte con funzione di copertura. Tale criterio è stato contestato dal proprietario del terrazzo che sostiene che l'intero costo (parte coprente e parte aggettante) debba essere suddiviso ex art. 1126 c.c. Qual è il corretto criterio di ripartizione da applicare?


Il criterio impiegato è corretto. Infatti, benché l'art. 1126 menzioni solamente i lastrici solari (superfici piane poste nella parte superiore del condominio che svolgono essenzialmente una funzione di copertura) la giurisprudenza è comunque costante nel ritenere tale norma applicabile anche alle terrazze. Ove la terrazza funga anche da copertura dell'edificio infatti, gli oneri per la sua manutenzione e riparazione vanno ripartiti, secondo i criteri fissati dall'art. 1126 c.c., in ragione di 1/3 per l'utilizzatore esclusivo e di 2/3 per i condomini delle unità abitative sottostanti, da dividere sulla base delle quote millesimali di ciascuno (Cassazione n. 15389/00).
Quanto alla parte aggettante, dovendo questa considerarsi strutturalmente e funzionalmente collegata all'appartamento al cui uso esclusivo essa è destinata, in difetto di contrarie risultanze di un titolo (Cass. civ., 26 febbraio 1959, n. 563) rimangono infatti completamente a carico di chi ne ha l'uso esclusivo, le relative spese di manutenzione. Con riferimento a tale porzione, infatti, il bene svolge una funzione diretta all'esclusivo godimento delle unità immobiliari di proprietà di cui la terrazza costituisce prolungamento. Dunque, le spese di pavimentazione e impermeabilizzazione della terrazza, di rifacimento dei parapetti e simili spettano esclusivamente al condomino proprietario esclusivo, in quanto essenziali non alla copertura, bensì alla praticabilità della terrazza stessa. (Cassazione n. 2726/02; n. 11029/03). Rimane salvo il caso in cui le spese incidano sul decoro architettonico. Trattandosi di un “bene comune”, ove tale ristrutturazione lo riguardasse, le spese andrebbero distribuite tra tutti i condomini secondo il criterio generale di cui all'art. 1123 c.c..

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