Condominio

Non ci si può sottrarre alla mappatura sismica

di Giulio Benedetti

Quando deve essere valutata la sicurezza antisismica di un edificio qualsiasi tecnico premette che la sicurezza assoluta è una chimera e poi effettua le prove e trae le relative valutazioni basandosi sulle “Norme tecniche per le costruzioni” emanate con il d.m. 14 gennaio 2008. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 190/2018 ha annullato , con rinvio per un nuovo esame, l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame che , a sua volta , aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di un edificio scolastico soggetto al rischio sismico. In particolare il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza di un pericolo concreto ed attuale di crollo derivante dall'utilizzo o dell'immobile in quanto l'attività scolastica si protraeva nel predetto dalla fine degli anni sessanta. Inoltre nella predetta ordinanza veniva data rilevanza all'accertamento del tecnico che aveva redatto il certificato di idoneità statica nell'edificio in cui il rischio sismico , sulla base delle norme tecniche, veniva determinato in 0,985, “registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore “1”, espressivo dell'assenza di criticità in caso di terremoto , in un territorio a bassa sismicità , quale era quello su cui insisteva l'edificio già attinto da sequestro”. La Corte di Cassazione afferma che nel carattere non prevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento . Ne consegue che il rischio sismico , apprezzato su tutto il territorio nazionale, classificato per zone con indicazione per ciascuna della percentuale di esposizione all'evento sismico , si traduce nella mappatura di tutti gli edifici con indicazione del relativo “rischio di collasso”, calcolato in ragione dell'esposizione al rischio sismico della zona. La Corte di Cassazione afferma che l'inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona , anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo . Invero il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) ha la finalità di evitare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. In precedenza la Corte di Cassazione (sent .n. 6382/2007) , in relazione ad un immobile pubblico la cui realizzazione e sia soggetto al rispetto di normativa antisismica, aveva affermato che la violazione della normativa del settore è sufficiente ad integrare l'aggravamento del reato per il perdurante utilizzo pubblico e tale da giustificare l'adozione del sequestro preventivo del medesimo. Con tali sentenze la Corte di Cassazione promuove la giurisprudenza dell'interesse costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività .

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