Condominio

Niente Tv a chi ritarda i pagamenti

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

In caso di perdurante morosità di un condomino, il condominio non può sospendere servizi essenziali e indispensabili quali acqua e riscaldamento, mentre può procedere al distacco dell’antenna televisiva centralizzata. Lo ha deciso il Tribunale di Bologna con l’ordinanza del 15 settembre 2017.

Nel caso specifico un condominio, invocando l’articolo 63, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile - per il quale «in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato» - ha chiesto di essere autorizzato, in via di urgenza e cautelare, a interrompere i servizi di riscaldamento, acqua e antenna centralizzata ad una condomina che, per oltre sei mesi, non ha versato le quote per usufruire di tali servizi. Il giudice ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del l’inquilino, destinatario ultimo dell’eventuale provvedimento del tribunale. Quest’ultimo, confrontando gli orientamenti contrari alla sospensione (Tribunale di Brescia 29.9.2014; Tribunale di Milano 24.10.2013) e quelli a favore (Tribunale di Roma 27.6.2014; Tribunale di Alessandria 17.7.2015; Tribunale di Brescia 17.2.2014 e 21.5.2014), «in funzione della preminente tutela del diritto alla salute», garantito dall’articolo 32 della Costituzione, in luogo degli interessi patrimoniali del condominio, ha respinto il ricorso autorizzando implicitamente ed esclusivamente il distacco dall’antenna televisiva centralizzata, considerato servizio non essenziale.

In particolare, per quanto concerne l’erogazione del servizio idrico, il Tribunale ha tenuto conto della legislazione statale (Dpcm 29 agosto 2016) secondo la quale «ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite».

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