Condominio

La «parziarietà» vale dal 2012

di Giulia Bovenzi

Con le ordinanza del 25 gennaio 2018, n. 1847 e n. 1851 (relatore Antonio Scarpa) la Suprema Corte si è pronunciata su due fattispecie della questione della solidarietà o parziarietà delle obbligazioni. E ha applicato le norme in vigore all’epoca della nascita della lite, cioè prima della legge 220/2012.

Con il primo provvedimento è stato rigettato il ricorso presentato da un’impresa edile avverso la revoca del decreto ingiuntivo, relativo al pagamento del residuo di spese di straordinaria amministrazione, emesso nei confronti di un condòmino divenuto tale a seguito di aggiudicazione forzata e in un momento successivo alla delibera assembleare di approvazione delle spese.

La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo di partecipazione a tali spese insorge alla data della delibera di approvazione delle stesse. È solo a partire da tale data che anche l’eventuale cessionario, solidalmente con gli altri condomini, sarà obbligato nei confronti del condominio qualora succeda nella proprietà dell’immobile condominiale, sia pure in dipendenza di aggiudicazione forzata. Di contro, per le obbligazioni assunte legittimamente dall’amministratore per atti di ordinaria amministrazione, in assenza di delibera ma nei limiti del mandato conferitogli, il terzo creditore potrà in ogni caso agire nei confronti dei singoli condòmini.

Nella seconda fattispecie la Corte di appello aveva considerato corretto che il decreto ingiuntivo a favore dell’ex amministratore, per il rimborso di anticipazione dallo stesso effettuate, fosse stato emesso per l’intero importo nei confronti del condominio, che aveva fatto ricorso. Rigettandolo, la Cassazione ha ribadito che solo se l’amministratore faccia valere il proprio diritto di rimborso cumulativamente nei confronti di ogni singolo condomino, ciascun condomino pagherà in base alle quote millesimali. Tale principio, di contro, non potrà essere applicato nel diverso caso in cui l’ex amministratore agisca esclusivamente nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore: e a pagare sarà direttamente il condominio.

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