Condominio

Chi era assente ha dieci giorni dalla giacenza del verbale inviato per impugnare la delibera

di Paolo Accoti


Il termine per impugnare la delibera, in caso di destinatario assente, decorre trascorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza.
Le deliberazioni contrarie alla legge ovvero al regolamento di condominio possono essere impugnate, dai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, ex art. 1137 Cc.
La decadenza dal diritto di impugnare, almeno nella precedente formulazione della norma, era ritenuta censura non rilevabile d'ufficio, ma solo su istanza di parte, essendo materia non sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. n. 24422/2016; Cass. n. 15131/2001; Trib. Salerno 17/04/2008), anche se con la novella apportata dalla L. 220/2012 di riforma del condominio che, tra l'altro, ha modificato anche l'art. 1137 Cc, ha sollevato qualche dubbio sulla rilevabilità d’ufficio della decadenza, «che ben potrebbe discendere dalla novellata formulazione della norma e dalla natura perentoria del termine de qua».
Tale rilievo è stato incidentalmente effettuato dal Tribunale di Bologna, nella sentenza depositata in data 12 Gennaio 2018, con la quale lo stesso ha avuto modo di occuparsi della tempestività dell'impugnazione della delibera assembleare, in caso di comunicazione effettuata a destinatario momentaneamente assente.
Un condomino impugna una delibera assembleare, ritenuta nulla o annullabile, per difetto di tempestiva comunicazione provocando così la costituzione in giudizio del condominio che, nel chiedere il rigetto della domanda, eccepiva preliminarmente la tardività dell'impugnazione.
Il Tribunale rileva come l'avviso di convocazione, spedito a mezzo raccomandata in data 17.04.2015, contenente l'invito a partecipare all'assemblea del 21.04.2015, in prima convocazione, e il 22.04.2015, in seconda convocazione, risulta consegnato solo in data 23.04.2015.
Pertanto, osserva il Tribunale, in violazione dell'art. 66 disp. att. Cc, in forza del quale lo stesso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e che, per giurisprudenza consolidata, in tale termine, l'avviso non solo deve essere inviato, ma anche ricevuto dai condòmini.
A nulla rilevando «l'identità del contenuto della convocazione assembleare, oggi impugnata, a quello di precedente avviso ed assemblea (25.03.2015), alla quale l'odierno impugnante aveva anche partecipato», non fosse altro perché «il destinatario non poteva di certo sapere quale fosse l'ordine del giorno e la sua assunta identità con quello della precedente assemblea del 25.03.2015».
Continua il Tribunale felsineo, nell'esaminare l'eccezione di decadenza dall'impugnazione per tardività della stessa, riferendo come, «prescindendosi dalla rilevabilità officiosa, che ben potrebbe discendere dalla novellata formulazione della norma e dalla natura perentoria del termine de qua», che il verbale assembleare, attesa l'assenza del destinatario, dopo il tentativo di recapito avvenuto il 3.07.2017, a seguito del rilascio dell'avviso di giacenza con invito al ritiro entro dieci giorni, è stato materialmente prelevato presso l'ufficio postale in data 09.07.2017.
Ciò posto, in considerazione del fatto che l'iter della notificazione è stato avviato in data 4.09.2017, mediante consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario, l'impugnativa, tenuto conto dei termini di sospensione feriale (dal 1° al 31° agosto), deve essere considerata tempestiva.
Il Tribunale, infatti, ritiene di aderire all'orientamento per cui «Ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all'adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell'agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell'art. 8, comma 4, della L. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli.” cfr. Corte di Cassazione Sez. 2 - Sentenza n. 25791 del 14/12/2016 (Rv. 642158 - 01) ed in termini per gli avvisi tributari Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016 (Rv. 638907 - 01) e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19958 del 10/08/2017 (Rv. 645329 - 01).>>.
Occorre dare atto, tuttavia, che tale orientamento non risulta affatto pacifico, avendo la stessa Corte di Cassazione sostenuto come <<La prova dell'avvenuto recapito della lettera raccomandata contenente il verbale dell'assemblea condominiale all'indirizzo del condomino assente all'adunanza comporta l'insorgenza della presunzione “iuris tantum” di conoscenza, in capo al destinatario, posta dall'art. 1335 cod. civ., nonché, con essa, la decorrenza del “dies a quo” per l'impugnazione della deliberazione, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ.>> (Cass. n. 6813/2016, Cass. n. 22240/2013), al quale, anche di recente, si è adeguata parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 12.09.2017).

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