Condominio

È reato l’allaccio abusivo al contatore elettrico condominiale

di Valeria Sibilio


Da sempre, il furto di energia elettrica è una problematica che colpisce il mercato energetico. Un’azione da considerarsi inequivocabilmente abusiva, come emerge dalla sentenza della Cassazione 4939 del 2018 che ha esaminato il caso di un condòmino condannato, in Primo e Secondo Grado, a quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa - oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia di quanto in sequestro - per aver effettuato un allacciamento abusivo sul contatore condominiale.
Ricorrendo in Cassazione, il condòmino contestava, con i motivi di appello, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.625 n. 7 cod. pen., in quanto l'allacciamento abusivo era stato effettuato sul contatore condominiale, ad uso privato, e non su un bene destinato al pubblico servizio. Trattandosi di un allacciamento diretto ad un contatore condominiale, che alimentava esclusivamente il vano scala, per il ricorrente non sarebbe stata configurabile l'aggravante della commissione del fatto su beni destinati a pubblico servizio. Per il condòmino, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto di uso pubblico il servizio di fornitura di energia elettrica ai privati, facendo erroneo riferimento alla sentenza n. 21456 del 17/4/2002.
Per la Cassazione, i motivi sono risultati infondati, in quanto nelle ipotesi descritte nell'art. 625 n. 7 cod. pen., in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettive, per volontà del detentore o proprietario o per le qualità ad esse inerenti (linee e vetture ferroviarie, elettrodotti, acquedotti linee telefoniche, biblioteche, ecc.).
È, perciò, del tutto ininfluente, ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione, la circostanza nella quale l'allacciamento abusivo sia avvenuto a valle o a monte del contatore condominiale, trattandosi comunque di energia elettrica, bene oggettivamente destinato ad un'utilità collettiva.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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