L'esperto rispondeCondominio

Riscaldamento, con il distacco niente spese ordinarie

Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

In un condominio con riscaldamento a pavimento, e dunque esonerato dall'applicazione dei termoregolatori, nel 1999 è stato autorizzato il distacco di un condomino dal riscaldamento «fermo restando l'obbligo di pagare le spese di conservazione e manutenzione per intero, nonché le spese di esercizio nella misura ridotta del 50 per cento».Il nuovo amministratore, nel presentare il bilancio di esercizio 2016-17, per la prima volta dal 1999 e spontaneamente, non ha addebitato alcuna spesa di riscaldamento al condomino "distaccato", sostenendo che non si erano registrati costi di manutenzione straordinaria e che il 50% del consumo e la manutenzione ordinaria dell'impianto non sono addebitabili al condomino secondo la normativa vigente. È corretto quanto dichiarato dall'amministratore, nonostante la delibera e la prassi?

La questione relativa al distacco di un condomino dall'impianto centralizzato di riscaldamento è disciplinata dall'articolo 1118 del Codice civile ed è stata modificata dalla "Riforma del condominio" (legge 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013). La normativa ammette la possibilità del singolo condomino di staccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, a condizione, però, che fornisca una perizia che provi che «dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all'impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condomini». La giurisprudenza ha anche precisato che l’interessato può essere dispensato dall’onere della prova, nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco dall'impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti. La Cassazione, con sentenza 22285/2016, ha stabilito che il condomino staccatosi dal riscaldamento condominiale solo se ha provato tramite perizia che dal distacco «non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, potrà effettuare il distacco e essere tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». A carico del condomino che ha effettuato il distacco correttamente dal punto di vista tecnico non potranno rimanere neppure in parte le spese di gestione ex articolo 1118 del Codice civile, a meno che i condòmini regolino diversamente, tramite convenzione fra tutti (o tramite disposizione regolamentare di natura contrattuale), la suddivisione delle spese relative all'impianto.(Cassazione civile, sentenza 12580/2017). Nel caso del lettore, una semplice delibera, sebbene risalga al 1999, non è sufficiente per derogare all’articolo 1118 del Codice civile e, dunque, sarà necessario verificare l’esistenza della perizia che provi la mancanza di squilibri o aggravio di spesa.

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