L'esperto rispondeCondominio

La privacy nella corrispondenza con l’amministratore

di Raffaele Cusmai

La domanda

Una mail di richiesta di chiarimenti/informazioni (spedita da un condòmino) su alcune voci inserite dall'amministratore nel consuntivo inviato allegato alla lettera di convocazione dell'assemblea ordinaria può essere divulgata agli altri condomini? Trattandosi di richiesta personale del condomino, ha diritto l'amministratore a non rispondere in privato ma a dare pubblica risposta nel corso dell'assemblea ?

La risposta al quesito sottoposto presuppone la conoscenza del contenuto specifico della informazione di cui si tratta, non essendo possibile fornire un riscontro univoco senza conoscere l'oggetto dell'informazione richiesta (potendo questo essere riferito ad un dato che, benché collegato al bilancio consuntivo, può appartenere alla categoria dei dati personali o sensibili, essendone in questo caso vietata la diffusione). Nella dimensione condominiale, peraltro, ben possono essere oggetto di diffusione le informazioni personali che siano pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni. Secondo il Garante della Privacy, non possono essere invece in alcun modo diffusi dati e informazioni non collegati ad attività di gestione e amministrazione delle parti comuni, o non strettamente correlati alle quote dovute dai partecipanti al condominio. Tuttavia, alla luce di quanto descritto, il comportamento dell'amministratore appare legittimo: nel quesito ci si riferisce, infatti, a una richiesta d'informazioni relativa a un atto che deve essere approvato dall'assemblea. Il chiarimento dell'amministratore potrebbe comportare una revisione del contenuto del bilancio consuntivo o incidere delle premesse per la sua approvazione, interessando conseguentemente l'assemblea e, in definitiva, ciascuno degli aventi diritto a parteciparvi. A prevalere, in questo caso, è il principio della trasparenza nella gestione condominiale. Sebbene l'amministratore debba essere in grado di conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli, egli è comunque tenuto in linea generale a fornire determinate informazioni agli altri condomini. Costituisce ad esempio un obbligo dell'amministratore quello relativo al rilascio, ad ogni condomino, di tutte le informazioni circa le spese svolte oppure i nominativi di coloro che sono inadempienti e morosi al pagamento delle spese condominiali (ad esclusione, però, di eventuali inadempimenti verificatisi al di fuori dell'ambito condominiale per le quali vi è il divieto di diffusione, come le bollette o le sanzioni pecuniarie relative ai singoli condomini che nulla hanno a che vedere con la gestione dei beni comuni).

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