Condominio

Il parcheggio che rallenta la manovra non è «violenza privata»

di Luana Tagliolini

La mera difficoltà di eseguire la manovra causata da una condotta censurabile non costituisce violenza priva se non determina un impedimento assoluto alla libertà di movimento.
In tal senso la Corte di Cassazione (sezione penale, sentenza n. 1912/2018) che ha accolto il ricorso di un condomino che, sia in primo che secondo grado, era stato condannato per il reato di violenza privata (articolo 610 codice penale) ai danni del vicino e al risarcirgli il danno per aver posizionato la propria autovettura in modo da impedire il transito dall'autovettura dello stesso.
L'articolo 610 del codice penale punisce chiunque “con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa”.
Per i supremi giudici, ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata, è necessario che la violenza o la minaccia comporti la perdita o una significativa riduzione della liberà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo.
Come può intravedersi nella condotta di colui che parcheggia la propria autovettura dinanzi ad un garage in modo da bloccare il passaggio, impedendone l'accesso e, quindi, la libertà di movimento.
Nel qual caso la violenza si verifica privando coattivamente l'offeso della libertà di azione (cassazione, sex. penale, sentenza n. 17794/2017).
Nella fattispecie, invece, il transito dell'auto non era stato impedito ma solamente reso difficoltoso stante anche la limitata dimensione dello spazio disponibile.
La mera difficoltà, in capo alla parte offesa, ad eseguire la manovra, <<pur causata da una condotta volontaria e certamente censurabile del ricorrente, non costituisce violenza privata se non ha determinato un impedimento assoluto alla libertà di movimento>>.
Tale condotta, che pur violando regole deontologiche, etiche, sociali (soprattutto quelle di buona educazione e del rispetto) si riveli inidonea a limitare la libertà di movimento è penalmente irrilevante.
Per tali motivi la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo esame da eseguirsi alla luce dei principi di diritto enunciati.

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