L'esperto rispondeCondominio

Risparmio energetico: le maggioranze per i lavori

Paola Pontanari

La domanda

È possibile chiedere all'assemblea condominiale la coibentazione del solaio e del soffitto dei box auto, che si trovano al piano interrato, per uniformare le spese di riscaldamento? I millesimi degli appartamenti al piano terra attualmente sono molto più elevati di quelli ai piani intermedi. Come verrebbero ripartiti i costi dell'intervento?

Per contenere i consumi energetici di un singolo appartamento, inserito a sua volta in un edificio “energivoro” (ossia che determina un'elevata dispersione energetica), è opportuno eseguire delle opere volte a migliorare sia l’efficienza energetica dell’edificio condominiale e sia, ovviamente, quella della singola unità immobiliare. Prescindendo dagli interventi privati, che devono essere eseguiti in autonomia dal proprietario dell’appartamento, per quelli relativi al miglioramento del “contenimento del consumo energetico” dell’edificio condominiale e, quindi, delle parti comuni (ad esempio isolamento o coibentazione del sottotetto, della terrazza o dell’androne, eccetera), occorrono determinate maggioranze assembleari. Infatti, l’articolo 1120, comma 2, del Codice civile prevede che per il “contenimento del consumo energetico” degli edifici - non fondato su diagnosi energetica o su attestato di prestazione energetica - è richiesta la maggioranza degli intervenuti in assemblea e la metà del valore dell’edificio (articolo 1136, comma 2, del Codice civile). Invece, qualora gli interventi per il contenimento del consumo energetico siano fondati su diagnosi energetica o su attestato di certificazione energetica sono soggetti alle maggioranze agevolate degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (articolo 27, comma 22, legge 99/2009, derivante dalla legge 10/1991). Le relative spese andranno ripartite tra tutti i condòmini in ragione dei cosiddetti millesimi di proprietà.

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