Condominio

Nessun dipendente in condominio, amministratore assolto per l’antincendio

di Valeria Sibilio

Quali criteri qualificano un ambiente in condominio come luogo di lavoro? La sentenza del Tribunale di Genova 4779 del 2015 ha risposto a questa domanda, avendo esaminato un caso in cui l'amministratore pro tempore di un caseggiato condominiale era stato citato in giudizio per non aver adottato misure idonee al fine di prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Il fatto in causa era stato generato dall'intervento dei Vigili del Fuoco i quali, chiamati per un intervento, accedendo al locale – sito nel caseggiato - avevano constatato l'assenza di estintori e la presenza di materiale infiammabile. Il caseggiato non aveva dipendenti, né imprese di pulizia ed, al momento dei fatti, non erano in corso lavori di alcun tipo. All'interno del locale erano poste sei autorimesse. I Vigili del Fuoco ritenevano inosservata la normativa vigente in materia di sicurezza e imponevano all'amministratore una contravvenzione, prescrivendogli di porre idonei presidi antincendio portatili, eliminando il materiale combustibile ed indicando, al fine di estinguere il reato, la possibilità di pagare, in sede amministrativa, un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione. L'amministratore aveva ottemperato alle prescrizioni imposte, rifiutandosi, però, di pagare la sanzione ritenendo non sussistente alcun reato.
Il caso esaminato dalla Cassazione si fonda su di un unico elemento, riguardante la qualificazione del locale autorimessa come “luogo di lavoro”. Per i Vigili del Fuoco – e quindi anche per la Procura che ha accolto la tesi degli operanti, emettendo il decreto penale di condanna - tale locale poteva essere qualificato in questo modo anche se il condominio non aveva alcun dipendente, né fisso né occasionale, ed anche se l'amministratore di condominio non poteva essere qualificato come “datore di lavoro”. Una qualifica determinata dal fatto che, anche solo occasionalmente, nel locale possano entrare a lavorare altre persone, ipotizzate in manutentori delle serrande o dipendenti di ditte di pulizia. Poiché tali soggetti sono lavoratori dipendenti di qualcuno o comunque sono chiamati dal condominio, ecco allora che l'autorimessa, ai sensi del DLgs 81/08, si trasforma automaticamente in un “luogo di lavoro”.
Una lettura che, per gli ermellini, non è apparsa corretta, in quanto è errata la definizione di un luogo come “di lavoro” sulla base di ipotesi, congetture o in dipendenza di possibili interventi eventuali ed esterni. Un ragionamento che consentirebbe a qualunque luogo, privato, pubblico o aperto al pubblico, di essere qualificato in questo modo, con la conseguenza di obbligo di presenza di estintori ovunque, con sanzione addirittura penale per gli inadempienti. Inoltre, il Dlgs non fornisce direttamente una definizione di “luogo di lavoro”, per cui è corretto intendere come tale un luogo nel quale venga svolta un'attività lavorativa da parte di una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Inoltre, il rapporto di lavoro subordinato non può essere individuato nel caso di un lavoratore che svolge una mansione connessa ad un occasionale appalto.
Il condominio in questione non aveva alcun lavoratore alle dipendenze, per cui non poteva sussistere alcun artificio dialettico attraverso il quale si poteva giungere ad affermare che un locale autorimessa fosse qualificabile come “luogo di lavoro”. Pur ritenendo necessario che in determinati ambienti sia doveroso assumere comportamenti volti alla prevenzione degli incendi e che, in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni conseguenti, il responsabile debba essere chiamato a risponderne in sede amministrativa, la Cassazione ha chiarito che le sanzioni penali sono ben altro rispetto a quelle amministrative e che l'analogia nel diritto penale non può trovare applicazioni. Non individuando, nel caso in esame, una norma penale in qualche modo attinente alle condotte poste in essere dal condominio, la Corte ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come tale.

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