L'esperto rispondeCondominio

Modifica individuale dello scarico comune

di Raffaele Cusmai

La domanda

Un condominio che abita all'ultimo piano di un fabbricato, nell'eseguire lavori di ristrutturazione privati, ha modificato, senza autorizzazione del condominio, il percorso della tubazione di sfiato della fecale, sostituendo il tubo preesistente con un nuovo tubo avente diametro 10 cm. Prima della modifica da parte del condomino la tubazione aveva un unico percorso verticale, con la modifica invece la stessa tubazione ha avuto una modifica in orizzontale di circa un metro e mezzo se non due, e poi è stato riportato in una posizione verticale per continuare sul lastrico di copertura. Il condomino può eseguire le modifiche senza autorizzazione del condominio?


In linea di principio, avendo riguardo a quanto disposto dagli artt. 1102, 1105 e 1122 del codice civile, il singolo condomino è autorizzato – dandone preventiva comunicazione all'amministratore che riferisce all'assemblea – alla realizzazione di un'opera funzionale alla propria unità immobiliare, intervenendo anche sulle parti comuni dell'edificio e senza dover necessariamente richiedere l'autorizzazione dell'assemblea.
Ciò, purché si tratti di opere strettamente pertinenziali alla proprietà esclusiva (destinate cioè a servire la stessa) e che non siano tali da comportare una limitazione all'uso comune dei beni condominiali o un'alterazione della loro destinazione d'uso.
Inoltre, in linea generale, è previsto il divieto di eseguire opere che possano recare danno alle parti comuni, o che possano generare un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio (divieto che riguarda, appunto, non soltanto gli interventi eseguiti sulle parti comuni, ma anche su quelle che insistano sulla proprietà esclusiva o comunque su aree destinate all'uso individuale del singolo condomino).
Stanti tali premesse il condomino ben può intervenire sulle parti comuni, in assenza di autorizzazione dell'assemblea, apportando ogni innovazione che gli consenta di trarre dalle stesse un'utilità aggiuntiva per il proprio appartamento (ivi compreso l'inserimento di opere o di elementi ad esse estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione). In tal senso, si è recentemente espressa la II Sezione del Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte, con la Sentenza n. 1193 del 15 novembre 2013 confermando, del resto un orientamento risalente della Cassazione secondo la quale, addirittura, “il principio secondo cui l'utilizzazione delle parti comuni dell'edificio condominiale per la realizzazione di impianti a servizio esclusivo dell'appartamento del singolo condomino esige il rispetto sia delle regole dettate dall'art. 1102 cod. civ. […] non opera nell'ipotesi di installazione di impianti che debbano considerarsi indispensabili per un'effettiva abitabilità dell'appartamento, al lume dell'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e delle moderne concezioni in tema di igiene”. La Corte è comunque giunta ad evidenziare che “Tuttavia, anche in tal caso, nel far uso della cosa comune il condomino deve sempre rispettare la proprietà esclusiva degli altri condomini, non potendo invaderne la sfera di facoltà e di diritti inerenti alla piena potestà sulla cosa, né gravarla di pesi e limitazioni, ove non abbia acquisito al riguardo – per legge o per convenzione – il relativo diritto. Nella specie la Suprema Corte aveva annullato la decisione impugnata e richiesto ai giudici del rinvio di accertare se l'installazione di un tubo di fogna lungo il muro perimetrale dell'edificio condominiale avesse comportato la violazione dei diritti dei condomini ricorrenti”. Cass. civ., sez. II, 24 gennaio 1980, n. 597.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©