Condominio

Associazioni di categoria, l’iscrizione non si vende

di Saverio Fossati e Antonino Porracciolo

È nullo per impossibilità dell’oggetto l’accordo con cui i componenti di un’associazione non riconosciuta (quali sono quasi tutte le associazioni di categoria degli amministratori) vendono la propria partecipazione. Infatti, in tale associazione non esiste una quota suscettibile di liquidazione, trattandosi di organismo che non ha natura commerciale. È quanto afferma il Tribunale di Roma (giudice Guido Romano) nella sentenza 24238 del 29 dicembre.

Con contratto del 2007 i componenti di un’associazione non riconosciuta avevano venduto le proprie «quote di partecipazione associativa» (così nel contratto) per il prezzo complessivo di 130mila euro.

Poiché gli acquirenti non avevano versato interamente l’importo pattuito, una venditrice aveva ottenuto dal Tribunale un decreto per il pagamento della somma residua. Ma i compratori ne hanno chiesto la revoca.

Nell’accogliere la domanda di revoca il Tribunale ricorda, innanzitutto, che l’associazione è una stabile organizzazione di persone che persegue un fine non lucrativo. Tale organizzazione «si caratterizza, in positivo, per essere una compagine collettiva a rilevanza esterna e, in negativo, per non essere né una società, né un consorzio»; infatti, le prestazioni degli associati sono dirette a uno scopo comune e non allo scambio di beni o servizi.

Proprio perché l’associazione è un organismo che non ha natura commerciale, è quindi nulla «per impossibilità originaria dell’oggetto» (articolo 1418, comma 1, del Codice civile) la cessione a titolo oneroso di «un’ipotetica partecipazione sociale». Infatti - prosegue il giudice -, il rapporto tra associato e associazione non determina «una relazione “proprietaria” tra il primo e una “quota” della seconda (come invece avviene nelle società)», ma comporta «semplicemente una partecipazione, a base strettamente personalistica», alla vita dell’associazione.

Né, comunque, l’accordo può essere “salvato” con il richiamo, effettuato dalla ricorrente, ai princìpi di conservazione degli atti giuridici e di interpretazione del contratto secondo la volontà delle parti. Infatti, la circostanza che i contraenti abbiano dato parziale esecuzione all’accordo non incide sulla sua insanabile invalidità originaria. Né, comunque, si può ipotizzare che le parti intendessero concludere una cessione di azienda: infatti, il contratto faceva specifico riferimento al trasferimento della partecipazione associativa e anzi, proprio su tale presupposto, i cedenti avevano dichiarato di recedere dalle cariche ricoperte nell’associazione.

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