Condominio

Il vetro pericoloso non configura automaticamente la colpa dell’amministratore

di Valeria Sibilio

Determinare le responsabilità di un evento infortunistico mortale è materia di un'attività collettiva di ricostruzione che, al di là della tragicità dell'evento stesso, comporta un'analisi dei fatti e delle dinamiche che coinvolgono, in ambito condominiale, amministratori e condòmini, entrambi attori chiamati in causa nell'esame giudiziario. Una sentenza del Tribunale di Torino del 30 dicembre 2015 ha esaminato un caso nel quale la causa dell'evento infortunistico è stata la rottura di una lastra di vetro, la cui frantumazione ha generato una scheggia che ha colpito una ragazza, causandone il successivo decesso.
I due amministratori che si sono succeduti nella gestione del condominio, sede del tragico evento, sono stati imputati di reato per aver mantenuto in uso la porta d'ingresso con vetro ricotto e non idoneo, al posto di quello temperato stratificato di sicurezza, prescritto dalla norma UNI 9697 del 2002 per ambienti aperti al pubblico frequentati da ragazzi abitanti nel condominio stesso e dai loro amici. Una norma prevista per ambienti comuni di edifici residenziali che presentano particolare pericolo e sottoposti a forti sollecitazioni come vento e folla.
Su istanza delle parti offese, è stato identificato il condominio come responsabile civile. La dinamica dei fatti è stata ricostruita attraverso l'esame fotografico del sistema di sorveglianza attivo nel condominio, attraverso il quale si è potuto constatare che l'esplosione del vetro si è verificata mentre uno degli attori, costituitosi parte civile, si accingeva ad aprire il portone d'ingresso. L'esplosione della lastra di vetro, infissa nella parte superiore del battente del portone d'ingresso, proiettava frammenti verso l'esterno dell'edificio, uno dei quali colpiva la sfortunata ragazza. La ricostruzione medico-legale è risultata pienamente compatibile con la dinamica dell'incidente descritto dai testimoni. Le deposizioni dei testi d'accusa hanno attestato l'integrità della lastra di vetro ed indicato, inoltre, che nei consuntivi di bilancio di esercizio condominiale negli anni dal 2000 al 2010 non sono risultati interventi di sostituzione dei vetri nella vetrata d'ingresso e che non era mai stata data indicazione, all'amministratore, di eventuali anomalie alla vetrata in questione. Dalle indicazioni del Consulente tecnico del Pubblico Ministero, si è evidenziato che il vetro, è un materiale intrinsecamente sede di difetti anche minuscoli, i quali, causa uno shock termico come l'urto di una spalla o di una mano, possono acuirsi generando quel tratto di energia ulteriore che provoca la frantumazione del vetro stesso. Nel caso in questione, la frattura è stata determinata dall'azione di colui il quale, battendolo con il palmo della mano, ha applicato al vetro quel tratto di energia in più sufficiente a far sì che il vetro stesso si frantumasse.
L'accusa ha sostenuto la responsabilità degli amministratori fondandola sulla pretesa violazione di norme specifiche di cautela a tutela del rischio di rottura delle lastre vetrate, non tenendo conto che la norma UNI 7697, a cui l'accusa si riferisce, non assume carattere di legge da rispettare obbligatoriamente, ma esclusivamente una prescrizione raccomandativa, senza forma cogente, con carattere di volontarietà. L'accusa ha, inoltre, posto a fondamento della contestazione di responsabilità degli imputati, anche la violazione degli obblighi connessi ai contratti di appalto od opera, non specificando i singoli profili della violazione dei precetti dettati dalle norme, il contratto di riferimento e il suo oggetto. Motivo per cui, non può sussistere una correlazione tra la condotta in concreto tenuta dagli imputati, in merito alla mancata osservanza delle norme di cautela, e la morte della ragazza, non avendo l'accusa portato alcun elemento di prova che attribuisca agli imputati la qualifica di committenti dei lavori. Quanto alla pretesa violazione delle regole di diligenza, che avrebbero imposto agli imputati di attivarsi per la sostituzione del vetro, la Cassazione ha verificato se gli amministratori di condominio fossero titolari di posizione di garanzia propria e quali fossero gli obblighi giuridici specifici di tale posizione. Considerando che in tema di omessa esecuzione di lavori in edifici che minaccino rovina, l'obbligo di provvedere ai lavori necessari per scongiurare il pericolo ricade sul proprietario dell'immobile e non sull'amministratore, si può evincere che quest'ultimo è esentato da una posizione di controllo diretta a neutralizzare determinate fonti di pericolo. Nel caso in esame, la lastra di vetro infrantasi era in perfette condizioni d'uso, non presentando segnali di rottura, perfettamente ancorata e di spessore tale da garantire una resistenza idonea rispetto all'uso a cui era destinata. Per cui, non sussisteva alcun obbligo, da parte degli imputati, di sostituire tale lastra o di predisporre protezioni contro il rischio di suo sfondamento.
Il Tribunale di Torino ha, perciò, ha assolto gli amministratori, non giudicando l'evento a loro imputabile, anche perché dalle indagini risultava che l'edificio non fosse mai stato luogo di lavoro.

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