Condominio

«Il rendiconto è falso»: così si diffama l’amministratore

di Enrico Morello

«Badi come parla!» La celebre frase di Totò risuona spesso nelle assemblee condominiali . Ma bisogna davvero stare attenti: anche definire «falso» un rendiconto condominiale può configurare un reato vero e proprio. Lo afferma la Cassazione penale, sezione quinta, nella sentenza 2627/2018.

La vicenda prende le mosse da un’assemblea condominiale, nella quale un condòmino diffondeva uno scritto nel quale si sosteneva, esplicitamente, la falsità del consuntivo condominiale. Lo stesso condòmino, inoltre, nei giorni successivi, proseguiva la propria condotta diffamatoria ribadendo la falsità del consuntivo a diversi condòmini, di persona e telefonicamente.

Il giudice di pace di Carinola prima, ed il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo, dichiaravano tale condotta penalmente rilevante, e condannavano il condòmino per il reato di diffamazione nei confronti dell’amministratore.

Il condòmino proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che l’amministratore era presente quel giorno in assemblea, il che a suo dire escluderebbe la diffusione a terzi delle dichiarazioni diffamatorie (e quindi il reato). Inoltre, secondo il ricorrente, il reato non sussisterebbe in quanto nel documento incriminato, e nei successivi colloqui con altri condòmini, non avrebbe mai citato esplicitamente l’amministratore.

Ma la Cassazione respingeva i motivi di ricorso affermando che il bilancio consuntivo sia falso costituisce un evidente attacco personale nei riguardi del soggetto incaricato a redigerlo, e cioè inevitabilmente dello stesso amministratore, ancorché in assenza di precise indicazioni nominative. In sostanza è del tutto ovvio, secondo la Cassazione, che affermare che il bilancio condominiale sia falso significhi accusare esplicitamente ed apertamente l’amministratore di tale condotta: questo perché è fatto notorio come il redattore del predetto documento contabile non possa, appunto, che essere l’amministratore del condominio.

La presenza del soggetto diffamato (l’amministratore) in assembla, infine, secondo i giudici, non incide sulla presenza del reato di diffamazione, dato che il condòmino colpevole di tale condotta non si è limitato alla diffusione del documento scritto ma ha perseguito il suo intento lesivo anche nel corso di diversi colloqui da lui intrattenuti con altri condòmini.

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