Condominio

Manufatto in appoggio, il «decoro architettonico» non va alterato

di Valeria Sibilio

Realizzare una struttura che incida sulla parete di un edificio condominiale, anche se solo in appoggio, è motivo di rimozione della stessa in quanto altera il decoro architettonico dell'edificio. È quanto ha deciso la Cassazione attraverso l'ordinanza 1235 del 2018 (relatore Antonio Scarpa) nella quale è stato esaminato un caso in cui una società era stata condannata dal Tribunale, con conferma successiva della Corte d'appello, alla rimozione del manufatto realizzato in adiacenza al portone di ingresso di un edificio condominiale.
La struttura – una piattaforma di circa 31,51 mq coperta da ombrelloni e delimitata da ringhiere - era appoggiata sulla piazza antistante l'edificio condominiale, ancorata alla parete perimetrale dello stesso in prossimità del suo portone d'ingresso, modificando, perciò, la simmetria del fabbricato e ledendone il decoro architettonico. Ricorrendo in Cassazione, la società ricorrente affermava che la Corte d'Appello, discostandosi dalla valutazione della perizia effettuata, non aveva tenuto conto del fatto che il manufatto sorgeva su di un'area pubblica e che, sempre per il CTU, non comprometteva la possibilità di accedere al fabbricato, né la visibilità del numero civico. Inoltre, per il ricorrente, la Corte d'Appello non aveva accertato se l'alterazione del decoro architettonico fosse apprezzabile e determinasse una diminuzione del valore economico. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto connessi, rivelando profili di inammissibilità e ritenendoli tutti infondati.
Per la Cassazione il Giudice di Appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che egli esponga le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. La Corte aveva giudicato che la piattaforma, pur appoggiata su di uno spazio pubblico e non condominiale, aveva modificato l'originaria simmetria del fabbricato, essendo ancorata ad esso, ritenendo sufficiente che tale modifica avesse alterato, in modo visibile e significativo, la struttura e l'armonia che conferiscono all'edificio una specifica identità, anche se il decoro architettonico era stato già compromesso da precedenti interventi sull'immobile.
Inoltre, il proprietario di una singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio, esercitare una autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne, a prescindere da ogni considerazione sulla proprietà del suolo su cui venga realizzata l'opera innovativa. Interventi, nel caso in questione, non approvati in sede assembleare. Per la Cassazione è risultato privo di significato determinante il fatto che la piattaforma non impedisse l'accesso allo stabile condominiale, né la visibilità del suo numero civico. Avendo la Corte d'Appello accertato una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, il pregiudizio economico risultava conseguentemente insito nella menomazione del decoro architettonico e della qualità del fabbricato.
La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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