L'esperto rispondeCondominio

Spese per l’assemblea a carico di tutti anche se richiesta solo da alcuni

di Raffaele Cusmai

La domanda

Nel caso in cui uno o più condòmini chiedano la convocazione di un'assemblea straordinaria per l'installazione di un elevatore, chi è tenuto al pagamento delle spese dell'assemblea?

La convocazione di un'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, riguarda necessariamente tutti i condòmini (altrimenti non nascerebbe l'esigenza stessa di convocare l'organo deliberativo sui beni comuni). Così le deliberazioni ivi assunte vincolano ovviamente tutti i condòmini. E ciò, a prescindere dal meccanismo a cui si è addivenuti a tale convocazione. L'art. 1137 stabilisce, infatti, al primo comma che “le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini” e di conseguenza le relative spese per l'assemblea ricadono su tutti i condomini, ripartite per millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione ex art. 1123 c.c.. È infatti nulla la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune. (Corte di Cassazione, sentenza n. 17101/2006)

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