Condominio

L’amministratore può andare in lite anche se questa era stata avviata dai condòmini

di Luana Tagliolini

Agire legalmente nei confronti di una impresa che non ha ultimato le aree comuni da parte dei singoli condomini non esclude il potere analogo dell'amministratore in virtù sia dei poteri conferitigli eventualmente da una delibera assembleare ma soprattutto di quelli esercitati nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1130 codice civile.
E ciò anche quando i committenti dei lavori originariamente erano i singoli condòmini.
Con tale principio è stato accolto il ricorso con cui un condominio chiedeva che venisse confermata la sentenza di secondo grado che aveva condannato l'impresa costruttrice del caseggiato al risarcimento dei danni per inadempimento degli accordi assunti per la sistemazione delle aree comuni dell'edificio (Cassazione sentenza n. 30038/2017) .
L’impresa sosteneva che il condominio non era legittimato ad agire in quanto i condòmini avevano inizialmente agito personalmente senza conferire poteri rappresentativi all'amministratore il quale non avrebbe potuto agire senza uno specifico mandato dei condomini.
La Corte di Cassazione, nel condividere la pronuncia del giudice di secondo grado, ha ribadito che l'amministratore di condominio senza necessità di autorizzazione o di ratifica dell'assemblea può agire nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1130 codice civile. Precisava che le ragioni dell'intervento dei condomini ai fini dell'ultimazione delle aree comuni, anche a titolo proprio oltre che quali condomini, <<non contraddice i poteri attribuiti all'amministratore potendo i singoli partecipare al giudizio per far valere le ragioni del condominio senza che ciò valga a negare i poteri dell'amministratore e ciò anche quando il contratto originario era stato stipulato dai singoli condomini con il costruttore>>.
Trattandosi, infatti, di parti comuni, i condomini possono deliberare, in quanto tali, di agire contro chi sia obbligato (nella fattispecie l'impresa costruttrice-venditrice) in relazione ai danni arrecati alle stesse.
Lo stesso per l'amministratore che ha soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari condomini e la cui presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, costituendosi personalmente anche in grado di appello per la prima volta, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza della mancata partecipazione al giudizio di primo grado instaurato dall'amministratore (Cass. sentenza n. 7891/2000).
Gli stessi giudici di legittimità hanno, poi, condiviso il rifiuto del giudice a riconoscere al condominio i danni subiti dai singoli proprietari in relazione al deprezzamento delle rispettive unità immobiliari per l'inadempimento nel completare le opere di sistemazione delle aree esterne condominiali, proprio perché per questa voce risarcitoria sarebbe stata necessaria un'azione diretta e personale di ciascun condomino danneggiato.

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