L'esperto rispondeCondominio

Amministratore e comodatari, rapporto difficile

di Raffaele Cusmai

La domanda


Il proprietario di un alloggio, nel compilare il registro di anagrafe condominiale ai sensi dell'art. 1130, comunica i dati delle persone a cui è stato concesso l'appartamento con contratto di comodato verbale chiedendo altresì all'amministratore di ripartire le spese tra proprietario e comodatari come se fossero inquilini. I comodatari, vedendosi recapitare le spese di condominio, comunicano all'amministratore che loro non sono tenuti al pagamento in quanto l'immobile è stato preso in comodato d'uso gratuito e le spese di condominio non sono state convenute e per questo motivo chiedono che venga annullato il riparto delle spese. Come si deve comportare l'amministratore in caso di comodato d'uso gratuito?

Occorre muovere dall'assunto secondo di cui all'orientamento consolidato della Cassazione secondo la quale le obbligazioni condominiali appartengono alla categoria delle obbligazioni propter rem (che si accompagnano cioè alla sussistenza di un diritto reale, esclusivo o frazionario, e alla titolarità del diritto è ricollegata la titolarità dell'obbligazione con la conseguenza che l'obbligazione segue le vicende del diritto). Le obbligazioni dei condomini di concorrere nelle spese per la conservazione delle parti comuni sono tali perché nascono come conseguenza della contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni. Dette obbligazioni seguono il diritto e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione (Cass. 18 aprile 2003 n. 6323). Poiché il comodato è un diritto personale e non reale, il comodatario è tenuto a partecipare alle spese condominiali solamente se nel contratto è convenuto qualcosa in tal senso. Il comodatario non ha, al contrario, alcun rapporto diretto con il condominio con la conseguenza che in caso di mancato pagamento delle spese, l'azione di recupero del credito deve essere indirizzata contro il proprietario (art. 63 disp. att. c.c.).

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