Amministratore e comodatari, rapporto difficile
Occorre muovere dall'assunto secondo di cui all'orientamento consolidato della Cassazione secondo la quale le obbligazioni condominiali appartengono alla categoria delle obbligazioni propter rem (che si accompagnano cioè alla sussistenza di un diritto reale, esclusivo o frazionario, e alla titolarità del diritto è ricollegata la titolarità dell'obbligazione con la conseguenza che l'obbligazione segue le vicende del diritto). Le obbligazioni dei condomini di concorrere nelle spese per la conservazione delle parti comuni sono tali perché nascono come conseguenza della contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni. Dette obbligazioni seguono il diritto e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione (Cass. 18 aprile 2003 n. 6323). Poiché il comodato è un diritto personale e non reale, il comodatario è tenuto a partecipare alle spese condominiali solamente se nel contratto è convenuto qualcosa in tal senso. Il comodatario non ha, al contrario, alcun rapporto diretto con il condominio con la conseguenza che in caso di mancato pagamento delle spese, l'azione di recupero del credito deve essere indirizzata contro il proprietario (art. 63 disp. att. c.c.).
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