Condominio

Condominio responsabile per la caduta dal lucernario dei box

di Giulio Benedetti

Condominio e amministratore sono responsabili per la caduta di un minore dal lucernario con lo slittino.

La Corte di Cassazione (sentenza 29662/2017) ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello che non riconosceva la responsabilità civile di un condominio che non aveva posto alcuna protezione e neppure un segnale di pericolo sulla zona dove si trovava un vetrata di un lucernario, posto sul garage condominiale coperto di neve , all'interno del quale cadeva un minore che conduceva uno slittino. In particolare la Corte d’appello affermava l'esclusiva responsabilità dei genitori del bambino infortunato che consentivano un uso improprio della cosa, ben individuata e ben conosciuta , così da integrare un caso fortuito esonerante la responsabilità del «custode».

Ma la Corte di Cassazione affermava che il giudice, per stabilire la ricorrenza della responsabilità in base all’articolo 2051 del Codice civile , per accertare la sussistenza del caso fortuito, deve stabilire se la condotta del danneggiato ha esplicato un’incidenza totale sull’evento o soltanto parziale , oppure nessuna incidenza. Nel primo caso è integrato il caso fortuito , nella seconda e terza ipotesi permane la responsabilità oggettiva del custode. Ne consegue che per escludere la responsabilità oggettiva di quest’ultimo occorre che la sua custodia non sia inserita nella serie causale dell’evento, poiché la serie causale concretamente rilevante si rapporta ad una condotta assolutamente abnorme e imprevedibile del soggetto danneggiato o di soggetti terzi.

Nel caso trattato la Corte d’appello non ha svolto detto accertamento poiché ha posto la sua attenzione solo sulla conoscenza del luogo da parte dei genitori del bambino e ha identificato il caso fortuito nella condotta di quest’ultimo, senza prendere in considerazione l’incidenza che sarebbe derivata dalla installazione da parte dei custodi di recinzioni o di cartelli di avviso presso la tettoia coperta di neve.

La Corte di cassazione critica la sentenza dove non spiega perché, dopo una forte nevicata, debba ritenersi assolutamente imprevedibile in una zona alpina che siano utilizzati mezzi per scivolare sulla neve , come lo slittino del bambino, in luoghi inclinati e facilmente accessibili in quanto posti in prossimità delle abitazioni. E boccia l’esclusione di un obbligo normativo del custode, ovvero dell’amministratore, di apporre segnalazioni di pericolo su di un bene parte comune del condominio .

Il principio generale, infatti, nella tutela tutela penale degli utenti dei beni condominiali, è rappresentato dall’articolo 40, comma 2, del Codice penale per cui non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire, equivale a cagionarlo. E in questo contesto (Cassazione, sentenza 4638/2015) l’amministratore assume una precisa posizione di garanzia .

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