Condominio

I difetti riscontrati si scontano dal saldo dei lavori

di Valeria Sibilio

La correttezza d'esecuzione dei lavori di ristrutturazione condominiali è una tematica verso la quale occorre porre molta attenzione per evitare che, attraverso essa, possano sorgere controversie legali fra l’impresa e il condominio. La Cassazione, con sentenza 51 del 2018, ha affrontato un caso in cui la Corte d'appello, r ichiamando le conclusioni della perizia svolta nel giudizio pendente tra le stesse parti, aveva accolto il ricorso proposto dal condominio contro la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore della società appaltatrice di lavori di risanamento dell'edificio condominiale per l'importo di euro 5.117,75 ed accertando l'esistenza di vizi dei lavori eseguiti dalla predetta società, con conseguente diritto del condominio alla riduzione del prezzo in misura pari alla spesa necessaria per eliminare i suddetti vizi.
La Corte d’appello aveva compensato, inoltre, i crediti reciproci e condannato la società a pagare al condominio l'importo di euro 52.728,52, oltre interessi. Per contro, la stessa Corte aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata dal Condominio nei confronti dell'appaltatrice e del direttore dei lavori, ritenendo che la notificazione del decreto ingiuntivo a mani di un condòmino addetto alla ricezione, in assenza dell'amministratore, doveva ritenersi nulla, non risultando, dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, che la notifica fosse stata effettuata in locale destinato alla gestione dei servizi comuni.
La società di ristrutturazioni, ricorrendo in Cassazione, contestava l'assenza di argomentazioni per le quali la Corte d'appello, era giunta a rivalutare la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo e disatteso le disposizioni in tema di opposizione tardiva, sostenendo che nell'edificio esiste uno stabile destinato alla gestione dei beni e servizi comuni. Motivo ritenuto inammissibile dagli ermellini in quanto con il vizio di motivazione la ricorrente contestava, in realtà, l'erronea applicazione di norme processuali che, pur essendo necessariamente mediata dalla valutazione di fatti, non era sussumibile nel vizio di motivazione.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto il richiamo nel quale il ricorrente lamentava la “disattesa eccezione preliminare” della Corte d'Appello sembrava prospettare l'omessa pronuncia della suddetta senza peraltro indicare dove e quando sarebbero state formulate le predette eccezioni, risultando inoltre intrinsecamente contraddittoria nel contenuto.
Infondato anche il terzo motivo di ricorso inerente l'ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel riconoscere, a favore del Condominio la riduzione del prezzo dell'appalto in misura corrispondente all'importo dei lavori necessari per eliminare i vizi. La Corte d'appello aveva utilizzato la perizia allegata al giudizio di primo grado, nel quale non era stata disposta l'indagine peritale che sarebbe stata identica, e perciò superflua.
Infondata, per mancanza del fatto storico decisivo, anche la doglianza nella quale la Corte di merito non aveva considerato gli altri elementi della controversia, riguardanti il contenuto del contratto di appalto, la tipologia, il corrispettivo pattuito, la differenza tra il costo determinato dal CTU per l'esecuzione delle opere e il prezzo fissato.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

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