Condominio

Infiltrazioni, non spetta il danno «figurativo»

di Luca Bridi

Per l’infiltrazione spetta sia il risarcimento del danno all’immobile sia quanto si è perduto per il mancato affitto causato dall’infiltrazione stessa, ma non anche di ciò che si è speso per affittare un altro box dove mettere l’auto al riparo. Lo ha chiarito il Tribunale di Milano con la sentenza 4874/17.

I comproprietari di un box interrato lamentavano danni causati da infiltrazioni dovute alla cattiva manutenzione del sovrastante giardino condominiale, richiedendo il rimborso delle spese per l'accertamento tecnico preventivo che ne aveva individuato la causa oltre ai danni patrimoniali: a) relativi a canoni pagati per la locazione di altra rimessa non essendo agibile la propria, b) in relazione al lucro cessante per la mancata possibilità di locare il bene a terzi, c) per la rifusione delle spese condominiali versate in qualità di proprietari del bene inutilizzabile.

Il Tribunale ha rilevato la pacifica e non contestata presenza delle infiltrazioni che - provenienti da parte comune e non provate la forza maggiore né il caso fortuito – configurano pienamente la responsabilità condominiale in base all’articolo 2051 del Codice civile, del resto anche confermata dalla perizia che aveva evidenziato una scorretta custodia del bene comune da parte dell'ente di gestione: di ciò è diretta conseguenza la fondatezza della domanda di condanna al risarcimento dei costi di ripristino del box allo stato precedente.

Quanto, invece, al «danno figurativo» lamentato, il giudice ha ritenuto di dover riconoscere il lucro cessante per canoni non percepiti ma non anche la domanda di rimborso di spese versate per la locazione di altra autorimessa in quanto configuranti insieme un unico dimostrato pregiudizio; allo stesso modo, dato il ristoro dei mancati percepiti canoni, si è ritenuto di dover escludere anche le spese condominiali versate con l’altra locazione.

Gli oneri legali sostenuti – compresi quelli per l'accertamento tecnico preventivo strettamente funzionale al soddisfacimento del proprio diritto – sono stati riconosciuti in via indennitaria.

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