Condominio

Dal 2018 nuove regole per il servizio idrico integrato in condominio

di Francesco Schena

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con delibera n. 665/207R/idr del 28 settembre 2017 e pubblicata il 2 ottobre scorso, ha fissato i nuovi criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria che gli Enti erogatori o comunque competenti sono tenuti a seguire per la riclassificazione e il riordino dell'intero sistema corrispettivi per gli utenti finali.
Si tratta di un processo di omogenizzazione su scala nazionale che cancellerà le diverse articolazioni attuali e che si propone l'obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura dei corrispettivi con relative nuove fasce di consumo annue per le utenze. L'uso condominiale viene classificato come sotto-tipologia dell'utenza domestica, così come l'uso domestico residente e quello non residente. Tra gli obiettivi del riordino è prevista una progressiva separazione delle utenze sottostanti a quella condominiale perché siano rese semplici e mono utenze ad uso domestico residente o non.
Una disciplina unica nazionale, dunque, che risponde anche alle esigenze di razionalizzazione delle risorse e responsabilizzazione dell'utente che trova la sua massima espressione di novità nel criterio pro capite, in funzione del numero di componenti dell'utenza domestica (in altri termini, in ragione del numero degli abitanti dell'unità immobiliare). Tali informazioni dovranno essere acquisite direttamente dai gestori obbligatoriamente entro il 1° gennaio 2022, anche per il mezzo di una dichiarazione degli utenti in merito alla loro numerosità. Nelle more, il provvedimento prevede che sia applicato un criterio pro capite standard con una fascia agevolata di consumi pari ad almeno 50 litri giorno per singolo componente e considerandone almeno tre per utenza, per un totale minimo di 150 mc/annui per utenza, valore così arrotondato in considerazione degli anni bisestili.
I servizi di acquedotto saranno articolati su cinque fasce: agevolata, base e tre in eccedenza. Per i servizi di fognatura la tariffa sarà proporzionale all'ammontare dei consumi ma senza fasce di sorta. A questi si aggiungeranno tre quote fisse, indipendenti dai consumi, per l'acqua, la fognatura e la depurazione. La fascia agevolata dovrà tenere conto di almeno 18,25 mc/anno per singolo componente dell'utenza e il relativo prezzo dovrà prevedere una decurtazione compresa tra il 20% e il 50% della tariffa della fascia base prevista dall'articolazione previgente. Le tariffe riservate alle utenze diverse da quelle domestiche si differenzieranno per la sola parte agevolata che, in questo caso, sarà prezzata al livello base.
Nel suo complesso, le nuove articolazioni prenderanno forma in maniera progressiva. Segnatamente, entro il 30 giugno 2018, l'Ente erogatore o gestore deve dare comunicazione all'Agenzia della nuova articolazione tariffaria elaborata. Fino all'adoziane dei nuovi corrispettivi, il gestore emette fatture relative al 2018 sulla scorta delle tariffe previgenti, tenuto conto del moltiplicatore di aggiornamento. Successivamente all'adozione delle nuove tariffe, e comunque entro l'ultimo periodo di fatturazione del 2018, l'Ente gestore dovrà emettere fatture secondo i nuovi prezzi, compreso il conguaglio sull'intero 2018 tra vecchie e nuove tariffe e con la possibilità per l'utente di chiederne la rateizzazione del pagamento.
All'Ente gestore di governo di ambito è riconosciuto il potere di determinare diverse strutture tariffarie per le sotto-tipologie dell'utenza domestica, distinguendo il residente dal condominiale e dal non residente. Inoltre, lo stesso Ente potrà, per oggettive e verificabili specificità, prevedere anche ulteriori sotto-tipologie aggiuntive fino ad un massimo di due.
Per le utenze condominiali è prevista l'installazione di misuratori differenziati per singolo sotto-utenza con lo scopo minimo di distinguere i consumi domestici da quelli non domestici come, ad esempio, uffici, studi professionali o altro.
Se da una parte gli obiettivi della riforma sono condivisibili, resta da chiarire come sarà possibile ricondurre ai rapporti interni al condominio la ripartizione di quella che resterà una fattura unica ma riferita ad una pluralità di casistiche tra domestico e non e tra i diversi componenti del nucleo familiare di ogni singola unità abitativa. Altra criticità riguarderà il controllo del numero degli occupanti e della sua variabilità durante l'anno. E ancora, sarà interessante conoscere la modalità più adeguata per gestire i periodi di non occupazione dell'immobile nelle more tra una conduzione o proprietà uscente e quella subentrante. Inoltre, dovrà essere chiarito se le fasce di consumo saranno determinate comunque sul totale delle sotto-utenze dell'unica fattura condominiale (come già accade in molti casi, come, ad esempio, per l'Acquedotto Pugliese) o se verranno elaborate sulla scorta degli effettivi consumi per singolo sotto-utente.
Ad ogni buon conto, il più auspicabile degli auspici non sembra essere risultato di interesse da parte dell'Agenzia. Infatti, quasi tutti gli obiettivi di corretta gestione e razionalizzazione dei servizi sarebbero facilmente passati da un sistema di fornitura sì collettivo al punto di fornitura, ma con misuratori differenziati e relativa fatturazione per singola utenza: in questo modo si sarebbe risolto anche il grave problema delle morosità con i conseguenti e spiacevoli casi di sospensione del servizio anche ai danni dei condòmini virtuosi.

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