Condominio

Tra diversi corpi di fabbrica esiste un vincolo condominiale

di Valeria Sibilio

Situazioni complesse come la presenza di edifici diversi appartenenti ad un unico condominio, possono portare a dubbi giuridici. La Cassazione, nella sentenza 30307 del 2017 , ha trattato un caso in cui un condominio chiamava a comparire, dinanzi al Tribunale, l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia, in quanto il conduttore di una porzione immobiliare, di proprietà dell'IACP, aveva intrapreso opere di ristrutturazione del solaio di copertura del fabbricato, al fine di accorparlo ai locali della pizzeria sita nel fabbricato confinante.
Il condominio chiedeva la condanna del convenuto al ripristino della situazione originaria, in quanto, a differenza di quanto deduceva l'IACP, riteneva il solaio di copertura di proprietà condominiale.
Il Tribunale accoglieva la domanda del condominio, condannando i convenuti al ripristino della situazione originaria. Esito che si ripeteva in secondo grado con la Corte d'Appello che rigettava il gravame e condannava l'appellante IACP alle spese, evidenziando che il rapporto di servizio e di utilità andava verificato non con riferimento al corpo di fabbrica, dove sono situate le unità abitative del Condominio dell'Edificio, ma con riferimento al bene condominiale costituito dall'area porticata, anche per via del fatto che il tetto piano costituisce, oltre che la copertura della proprietà esclusiva dello I.A.C.P., anche la copertura del bene condominiale.
Ricorrendo in Cassazione, l' I.A.C.P. deduceva che la corte di merito non aveva considerato che la comproprietà della superficie sottostante il porticato dell'edificio non conferiva al condominio alcun diritto sul solaio di copertura del sovrastante edificio, in quanto l'area coperta dai portici ed esterna al fabbricato non poteva essere considerata alla stregua delle unità immobiliari costituenti gli edifici condominiali. Deduceva, inoltre, che tra i corpi di fabbrica non sussisteva alcun vincolo di accessorietà.
Inoltre, per l'I.A.C.P . la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che il regolamento condominiale attribuisse al condominio un diritto di comproprietà dell'area porticata e di una estensione di tale diritto anche al porticato ed al sovrastante solaio di copertura, il quale è sempre stato privo d'accesso e non praticabile.
Per la Cassazione i motivi sono stati ritenuti destituiti di fondamento, in quanto il concetto di condominio è configurabile anche tra edifici strutturalmente autonomi. Nel caso specifico, la Corte d'appello ha riscontrato che le unità condominiali in questione costituiscono articolazioni di un unico complesso edilizio, in quanto la sede dell'Istituto e quello del retrostante condominio dell'edificio sono collegati da un terzo corpo di fabbrica.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia a rimborsare, al condominio, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e cassa come per legge

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