L'esperto rispondeCondominio

Sanzione «interna» con l’ok dell'assemblea

Paola Pontanari

La domanda

Per una violazione al regolamento condominiale, l'amministratore, prima di iniziare una causa, ha l'obbligo di "passare" per l'assemblea al fine di essere autorizzato a esperire un tentativo di mediazione. Come si deve comportare l'amministratore nel caso in cui non venga autorizzato dall'assemblea alla mediazione? Non potendo immediatamente intraprendere una causa contro il condominio che ha violato il regolamento, quali altre strade potrà percorrere?

La legge 220/2012, che ha riformato la materia condominiale, ha rinnovato anche l’articolo 70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il quale statuisce che, «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile», ossia con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.Pertanto, la sanzione, per essere legittima, dovrà essere “deliberata dall’assemblea” con la maggioranza prescritta.

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