Condominio

Frazionamento anche dopo la divisione

di Giulia Bovenzi

La Suprema Corte, con sentenza 30073/2017 (presidente Vincenzo Mazzacane, relatore Antonio Scarpa) , ha chiarito un importante aspetto del frazionamento immobiliare conseguente allo scioglimento di comunioni.

È stato quindi rigettato il ricorso contro la sentenza di appello che aveva sancito la frazionabilità di un immobile oggetto di divisione ereditaria, riformando la pronuncia di primo grado, la quale, rilevando la “non comoda divisibilità”, lo aveva assegnato interamente alla ricorrente, con relativo addebito dell’eccedenza.

La censura più interessante riguarda la presunta violazione dell’articolo 2671 del Codice civile e del Dlgs 347/1990, relativo alle imposte ipotecaria e catastale. Il giudice di secondo grado, data l’assenza delle domande di frazionamento catastale e conseguente trascrivibilità della sentenza, aveva ritenuto di non dovervi procedere, sul presupposto che ciò non costituisse ostacolo alla divisione immobiliare. Ma la ricorrente riteneva che non fosse necessario specificare la domanda di frazionamento, dovendo essa considerarsi già implicita in quella di divisione ereditaria.

La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che la domanda di frazionamento immobiliare si distingue da quella di divisione immobiliare avendo a oggetto la redazione di un documento tecnico, concernente le particelle catastali frazionate e finalizzato alla voltura catastale, non anche allo scioglimento della comunione (sentenza 4240/1999).

Così come aveva chiarito che, a fronte di una domanda di divisione basata su tipi di frazionamento sottoposto al visto del catasto, il giudice debba provvedere anche in relazione ai documenti necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, senza possibilità di rimandarne la redazione a un momento successivo (sentenza 13112/2010).

La sentenza 30073 sembra innovare, affermando che tale redazione può avvenire anche sulla base di un accordo tra le parti precedente all’eventuale verbale di sorteggio dei lotti, perché solo questo atto può determinare la loro definitiva attribuzione. L’accordo può perciò intervenire in un momento successivo alla sentenza dichiarativa della divisione, non essendo questa vincolata a tali dati e adempimenti catastali.

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