Condominio

Colonnine elettriche negli edifici: incentivi e maggioranze condominiali

di Donato Palombella


Il decreto Sviluppo ha introdotto una serie di novità in materia di edilizia: si pensi, a titolo di esempio, alle detrazione per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica, alle norme in materia di sportello unico per l'edilizia e alle semplificazioni procedurali relative al permesso di costruire.
Ma la novità più importante, peraltro rimasta solo sulla carta, riguarda la modifica dell'articolo 4 del Dpr 380/2001, in cui vengono inseriti due nuovi commi, 1-bis e 1-ter.
Nello specifico, il comma 1-ter (introdotto dall'art. 17-quinquies del decreto Sviluppo), per dare pratica attuazione al Piano nazionale delle infrastrutture, aveva previsto l'obbligo di installare le colonnine elettriche. In particolare, la norma imponeva ai comuni di adeguare, entro il 1° giugno 2014, il proprio regolamento edilizio subordinando il rilascio del titolo abilitativo dei lavori all'installazione di una colonnina per ciascun posto auto. L'obbligo doveva scattare per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, nonché per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia. La norma prevedeva altresì che, decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, «le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali».
In sostanza il decreto Sviluppo, attribuendo alle regioni specifici poteri repressivi, fissava dei termini inderogabili proprio per sottolineare l'importanza delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali opere inoltre venivano inquadrate all'interno delle urbanizzazioni primarie realizzabili in regime di esenzione dal contributo di costruzione.
Sta di fatto che il tempo è passato inesorabilmente e, con esso, i buoni propositi, senza che nessuno battesse ciglio.

Il Dlgs 257/2016
Il legislatore ci riprova con il Dlgs. 257 del 16 dicembre 2016.
In particolare, l'articolo 15, modificando ancora una volta l'articolo 4 del T.U. dell'edilizia, di fatto ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore delle colonnine.
In realtà non si tratta di una proroga pura e semplice, in quanto l'obbligo di dotarsi delle infrastrutture viene esteso agli «edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative» e ai relativi interventi di ristrutturazione edilizia.
La norma precisa che sarà necessario provvedere alla «predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali».

I costi da sostenere
Elettrico è bello, ma... quanto mi costa?
Ovviamente i costi cambiano da luogo a luogo ed è difficile fare delle stime; possiamo prevedere invece quali opere saranno necessarie.
Per potere installare una colonnina, in primo luogo, dovremo procedere al suo acquisto scegliendo tra quelle presenti in commercio. Occorrerà rivolgersi all'impiantista elettrico di fiducia, che dovrà attenersi alla scheda del prodotto seguendo le relative prescrizioni tecniche. In linea di principio, l'installazione di una colonnina di ricarica può essere installata senza grosse difficoltà da qualsiasi elettricista che abbia la necessaria esperienza.
Prima di tutto occorre portare una linea elettrica dedicata fino al punto in cui si desidera installare la stazione di ricarica. Normalmente i cavi elettrici che alimentano le colonnine di ricarica sono derivati dal quadro elettrico principale dell'edificio (o un sottoquadro) ovvero direttamente dal contatore di prelievo dalla rete.
Ogni linea elettrica ovviamente deve essere protetta: in particolare, le linee che alimentano le colonnine di ricarica per veicoli elettrici devono essere protette con un magnetotermico differenziale; la taglia della protezione deve essere scelta in base alla potenza della stazione di ricarica.
Ove l'energia venga "prelevata" dal contatore condominiale, occorrerà installare un sottolettore, che indichi, in modo semplice ed economico, quanta energia elettrica consuma la stazione di ricarica, in modo che l'amministratore di condominio possa effettuare gli addebiti in base ai consumi.
Nel caso, occorrerà effettuare l'adeguamento di potenza per l'allacciamento della wall-box/colonnina o per l'eventuale contatore dedicato, per cui occorrerà tenere conto anche dei costi di attivazione di un nuovo contratto di utenza.

I finanziamenti pubblici
La realizzazione delle reti infrastrutturali richiede un ingente sforzo in termini di risorse finanziarie; il problema è stato risolto tramite il cofinanziamento in misura paritetica dallo Stato e dagli Enti locali. La contribuzione statale è limitata ad un massimo del 50% delle spese per l'acquisto e l'installazione degli impianti per cui lo Stato ha messo a disposizione del MIT un tesoretto di circa 20 milioni per l'anno 2013 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (comma 8 Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato delibera n. 15/2016/G 14 del citato articolo 17-septies). Sorprendentemente solo una minima parte delle somme disponibili sono state utilizzate. Sulla G.U. del 22 luglio 2013 è stato pubblicato il bando di gara che ha portato alla selezione di diciannove progetti per un importo complessivo di circa euro 4.500.000 ancora non erogati.
Il Legislatore sta cercando di premere sull'acceleratore introducendo anche degli incentivi fiscali che potrebbero diventare una realtà dal prossimo anno. Parliamo dell'emendamento al Ddl Bilancio 2018 presentato dai senatori Stefano Vaccari (Pd), Raffaela Bellot (Gruppo Misto) e Gianni Pietro Girotto. Si tratterebbe di una detrazione fiscale in credito d'imposta da valere nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, per i privati che installeranno una colonnina di ricarica. La proposta permetterebbe una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. L'incentivo dovrebbe prevedere un tetto massimo compreso tra i 1000 euro (come richiesto da M5S e Gruppo Misto) o, addirittura, di 1.600 euro (secondo il PD).
Sono previsti degli incentivi anche a livello locale. La regione Puglia, per esempio, (con la "Determinazione del dirigente sezione mobilità sostenibile e vigilanza del TPL" pubblicata a pag. 61467 sul BURL n.133 del 23 novembre 2017) ha emanato un apposito bando prevedendo degli incentivi a condizione che la colonnina sia alimentata da fonti alternative. In questo caso, quindi, si cerca di raggiungere un "doppio vantaggio": da un lato si incentivano le auto elettriche e dall'altro, parallelamente, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le maggioranze condominiali
Il decreto Sviluppo (articolo 17-quinquies, comma 2), al fine di agevolare l'installazione delle colonnine elettriche anche negli edifici privati già realizzati, prevede che, «fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 cod. civ., le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, primo, secondo e terzo comma, cod. civ.».
L'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli all'interno di un condominio quindi richiede una preliminare delibera assembleare. In altre parole, si dovrà passare sempre per il tramite dell'assemblea, che però dovrà autorizzare i lavori con "quorum alleggeriti"; sia in prima sia in seconda convocazione, è prevista la maggioranza semplice dei condomini, purché titolari della metà dei millesimi di proprietà.
L'agevolazione sta nel fatto che non si applicano maggioranze qualificate.
E non finisce qui: in caso di mancato assenso del condominio, il singolo condomino, entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può comunque installare i dispositivi, a proprie spese, purché il nuovo impianto non danneggi le parti comuni, non alteri la sicurezza o il decoro dell'edificio e non ostacoli altri comproprietari nell'uso delle parti comuni. È previsto anche il diritto di riscatto (come per l'installazione di nuovi ascensori): se gli altri condomini successivamente vogliono avvalersi dell'impianto di ricarica installato e pagato solo da un condomino, lo potranno fare contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'impianto.

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