Non risarcibile chi convoca l’assemblea a sue spese
A norma dell'articolo 1134 del Codice civile, «il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente». Nel caso del lettore, è da escludere che la convocazione da parte del condomino, per l’approvazione dei bilanci delle due gestioni e la nomina dell’amministratore, possa farsi rientrare nei casi di urgenza, posto che, per l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, solo «in mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può esser convocata a iniziativa di ciascun condomino».Nella situazione in esame, il precedente amministratore esisteva ed era in carica quantomeno per prorogatio, sicché – a parte il ricorso al giudice – solo a lui competeva di convocare l’assemblea.
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