Condominio

Niente permessi per le «pergotende» in facciata

di Luana Tagliolini

Le pergotende (tende a scorrimento montate su una struttura simile a un pergolato) non costituiscano un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.
Tale principio è stato applicato di recente dal Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia (TAR) alla fattispecie riguardante l'impugnazione del provvedimento emesso dal Comune contenente l'inibizione alla realizzazione di un pergolato all'esterno dell'immobile, visibile dalla facciata (sentenza del 7 novembre 2017, n. 2110) .
Il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento in quanto sosteneva che il manufatto sarebbe stato installato su parete esterna all'edificio, costruito con elementi in legno e dotato, nella parte superiore, di tenda retrattile mediante automatismo elettrico, con la funzione di ombreggiare soprattutto durante il periodo estivo e nelle ore centrali della giornata.
Si sarebbe trattato, a tutti gli effetti, di un pergolato (pergotenda) che, per le sue caratteristiche tecniche, non comportava né aumento di volume né di superficie coperta, non costituiva creazione o modificazione dell'organismo edilizio, non ne alterava il prospetto o la sagoma e non modificava la destinazione d'uso della porzione di cortile esterno interessato.
Di contrario avviso il Comune il quale, a fondamento del provvedimento inibitorio, sosteneva che l'area sulla quale venivano previste le opere era classificata, nello strumento urbanistico vigente, come “isolati a corte, edificazioni allineate ed edifici rurali isolati” finalizzata a “preservare lo spazio interno alla corte come spazio non edificato e non coperto”, che non avrebbe ammesso neppure l'installazione di “fioriere permanenti, muretti, etc”, mentre la struttura oggetto del contendere avrebbe determinato una «soluzione di continuità dello spazio libero ed è, perciò, non conforme alla richiamata disposizione».
Oltre a ciò, il manufatto non avrebbe perseguito “finalità meramente ornamentali”.
Di contrario avviso il TAR il quale ha osservato che le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscono un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.
Infatti, precisa, «ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (...) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche».
Per tali motivi accoglieva il ricorso e annullava l'impugnato provvedimento inibitorio.
La sentenza è conforme ad altre pronunce, quali quella del TAR Toscana (sentenza n. 1627/2016) che aveva annullato l'ordinanza emessa dal Comune con la quale aveva ingiunto, ai ricorrenti, la rimozione delle tende solari collocate nei terrazzi dei propri appartamenti perché le opere erano state eseguite in assenza di titolo edilizio.
Il giudice amministrativo ha ritenuto non necessario il titolo edilizio in quanto l'installazione delle tende era stato qualificato, dallo stesso Comune, opera di manutenzione ordinaria e rientrante nell'attività edilizia libera.

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