Condominio

Installare un ascensore in condominio per abbattere le barriere architettoniche, le soluzioni giuridicamente corrette

di Ettore Ditta


Dopo più di 25 anni di applicazione della normativa sulle barriere architettoniche negli edifici privati, la giurisprudenza emessa in materia, abbondantissima, talvolta sembra rimettere in discussione i punti fermi a cui ormai mostrava di essere pervenuta.
Ancora adesso si dibatte infatti se la realizzazione di un impianto che non rispetta le distanze legali comporta, per questo solo fatto, l'illegittimità dell'opera, oppure se è consentita la riduzione degli scalini quando l'impianto viene realizzato nella tromba delle scale; e si tratta di problematiche ancora oggetto di esame pure in alcune recenti sentenze emesse dalla Suprema Corte.
In realtà, nella varietà delle situazioni che si possono verificare, ogni decisione, come accade sempre, è strettamente riferita allo specifico caso esaminato in concreto dal giudice; invece spesso si cade nell'errore di pretendere di applicare il principio enunciato in una sentenza a tutti i casi che riguardano la materia esaminata in essa, senza però tenere conto delle peculiarità che esistono fra un caso e l'altro e che comportano necessariamente esiti applicativi diversi delle medesime disposizioni regolatrici della materia.
In altre parole, è necessario individuare con molta attenzione gli aspetti specifici di ciascuna situazione in modo da non applicare a sproposito le disposizioni normative (e pervenire così a risultati negativi, assai diversi da quelli previsti e attesi).
Dopo un dibattito dottrinale molto minore di quello che si potrebbe immaginare e un'elaborazione giurisprudenziale invece assai corposa − a dimostrazione della diffusione delle problematiche collegate alla materia delle barriere architettoniche e dell'installazione degli ascensori negli edifici privati − che hanno avuto principio agli inizi negli anni novanta, a un esame superficiale delle decisioni potrebbe sembrare che i precedenti contrasti di giurisprudenza non siano stati ancora ricomposti e che coloro che desiderano (o hanno necessità di) installare un ascensore in un edificio non possano nutrire alcuna certezza e debbano essere pronti a ricevere qualsiasi tipo di decisione, come se fosse una scommessa imprevedibile.
In realtà ciò non è vero, perché da una situazione oggettiva in cui, nei primi anni di applicazione della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, la giurisprudenza è stata fortemente divisa tra un'applicazione fortemente restrittiva e un'applicazione invece più estensiva delle nuove norme si è passati nel tempo a un'interpretazione dapprima maggioritaria e poi consolidatasi in modo definitivo nel periodo più recente, decisamente favorevole all'installazione degli ascensori e di tutti i manufatti similari idonei a superare la presenza delle barriere architettoniche negli edifici privati, esattamente come era previsto nello spirito della legge del 1989. E quelle che vengono talvolta percepite come deviazioni rispetto alla prassi applicativa ormai prevalente, a un esame attento, rivelano di essere invece non eccezioni arbitrarie frutto di interpretazioni contrastanti, ma il necessario risultato della pur corretta applicazione della normativa speciale determinato dalle particolarità di situazioni specifiche.
Chi scrive segue da anni queste problematiche e gli orientamenti giurisprudenziali emessi in materia. Può essere allora utile fare adesso il punto della situazione complessiva, invece di limitarsi al commento delle novità normative e giurisprudenziali.
Uno sguardo d'insieme, oltre a fornire a chi è interessato un'opportuna panoramica complessiva della materia, consente di mettere a confronto le soluzioni adottate nei singoli casi e offre così una chiave di lettura per l'esatto inquadramento dei problemi e, di conseguenza, per individuare le soluzioni giuridicamente corrette.
Per un approfondimento completo sul tema leggi la guida.

(Fonte: Consulente Immobiliare)


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