Condominio

Le spese comuni passano di mano

di Angelo Busani

Quali effetti produce la rinuncia alla comproprietà?

La rinuncia provoca sempre la dismissione del diritto in capo al rinunciante e l’espansione automatica della quota in capo agli altri comproprietari “superstiti”. Ad esempio, se un dato immobile sia di titolarità di quattro persone, in ragione di un quarto ciascuna, la rinuncia di una di esse provoca che i tre comproprietari residui vedono espandersi la propria quota dalla precedente caratura di un quarto alla nuova caratura di un terzo. La rinuncia alla quota di comproprietà si può configurare come «abdicativa» oppure «liberatoria» con effetti diversi sulle spese relative all’immobile.

La rinuncia alla comproprietà trasferisce agli altri proprietari anche le spese relative all’immobile cui si è rinunciato?

Se la rinuncia è «abdicativa» il comproprietario rinunciante non è tenuto a corrispondere le spese del bene comune relative al tempo successivo alla rinunzia in quanto non risulterà più essere proprietario, ma rimane comunque tenuto all’adempimento di tutte le obbligazioni inerenti la cosa sorte fino al giorno della rinuncia. Invece se la rinuncia è «liberatoria» in base all’articolo 1104 del Codice civile chi rinuncia si libera di tutte le spese derivanti dalla contitolarità del bene comune - ad esempio, di quelle sostenute per la sua manutenzione - future ma anche passate. E di solito è questo secondo tipo di rinuncia quello adottato: in pratica il comproprietario cede la sua quota e, in compenso, si libera di tutte le spese.

Che imposte si pagano in caso di rinuncia?

All’atto di rinuncia unilaterale si applica l’imposta di donazione, a carico del soggetto rinunciante. Se la rinuncia va allo Stato, l’aliquota è dell’8 per cento. Se accresce le quote del coniuge o di un parente in linea retta del rinunciante, l’aliquota è del 4 per cento con la franchigia di 1 milione di euro. Se a profittarne è un fratello o una sorella, l’aliquota è del 6% con la franchigia di 100mila euro.

Si può rinunciare a qualsiasi tipo di comproprietà o ci sono delle eccezioni?

Quanto fin qui affermato per la rinuncia alla quota di comproprietà non si applica alla situazioni di condominio: dato che il condominio è una situazione “necessitata” dalla compresenza di parti dell’edificio di uso esclusivo e parti di uso comune, l’articolo 1118 del Codice civile vieta inderogabilmente la rinuncia del condòmino alla comproprietà delle parti comuni, con ciò dunque impedendo che un condòmino, con una tal rinuncia, possa liberarsi delle spese condominiali.

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