Condominio

La piscina è «attività pericolosa»

di Giulio Benedetti

L’esercizio di una piscina da un lato si inquadra giuridicamente nell’articolo 2051 del Codice civile e delle normative regionali di riferimento e dall’altro può comportare la responsabilità penale dell’esercente, secondo il principio generale di garanzia stabilito dall’articolo 40, comma 2, del Codice penale per gli infortuni colposamente cagionati ai frequentatori. Per non parlare della responsabilità aggravata prevista dall’articolo 2050 del Codice civile.

In tale contestola Corte di Cassazione (sentenza 45797/2017) è intervenuta di recente ma già con la sentenza 18569/2013 aveva definito la pericolosità dell’esercizio di una piscina: «Il fatto decisivo è che , con tutta evidenza , la piscina costituisce una struttura pericolosa , sia quando è in esercizio, sia quando non lo è. Si tratta di rischi diversi che vanno diversamente cautelati. Nel corso dell’esercizio va assicurata (...) la presenza di personale di salvataggio che sorvegli le attività (...) che vi si svolgono. Quando la struttura non è operativa , la vasca costituisce pur sempre un’entità costituente fonte di pericolo, derivante soprattutto dalla presenza di acqua , in relazione alle possibilità di caduta accidentale e di incongrue iniziative da parte degli utenti». Da tale indirizzo appare dunque confermato che pur quando la piscina non sia in esercizio, il garante della sicurezza della struttura fonte di possibili rischi non può fare a meno di adottare misure (barriere , transenne, eccetera) che, pur implicando una qualche misura di affidamento sull’osservanza delle prescrizioni , inibiscano l’accesso alla vasca e ne rendano chiaro il divieto di utilizzo.

La sentenza 45797/2017 ha respinto il ricorso contro una sentenza che aveva condannato il gestore di una vasca di irrigazione per omicidio colposo di due bambine che vi erano annegate, riconoscendo la sua responsabilità penale in quanto : «Nel cortile (...) vi era una piscina da sempre utilizzata per l’irrigazione dei campi di pertinenza dell’azienda agricola. I bordi della piscina non risultavano in alcun modo protetti da parapetti (o strutture simili) volti ad impedire l’accidentale caduta di persone al suo interno». Il proprietario dell’immobile e della vasca in esso ubicata era destinatario «di un dovere specifico di attivarsi per realizzare le adeguate recinzioni e le protezioni». La sentenza ha escluso pertanto un concorso di colpa , ai fini civili, dei genitori delle due bambine che non le avevano sorvegliate.

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