L’azione giudiziale per il decoro violato
Il condomino che deve effettuare lavori nella propria unità immobiliare non è tenuto a chiedere un'autorizzazione al condominio, a meno che i relativi lavori non abbiano a oggetto le parti comuni dello stabile condominiale. In ogni caso, il condomino è tenuto a comunicare all’amministratore la data di inizio dei lavori, con congruo anticipo. Chi esegue lavori nella propria unità immobiliare, infatti, non può recare danni all’utilizzo da parte degli altri condòmini delle parti comuni, o recare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.Premesso ciò, nel caso di specie e dalle informazioni assunte, pare che (con il posizionamento in un balcone di due "antiestetici" grandi armadi) sia stato leso il decoro architettonico, che risulta essere «l'insieme delle linee e dei motivi architettonici e ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono alle varie parti dell'edificio stesso nel suo insieme, dal punto di vista estetico, una determinata fisionomia, unitaria ed armonica, e dal punto di vista architettonico una certa dignità più o meno pregiata e più o meno apprezzabile» (Cassazione 851/2007).Nelle ipotesi di violazione del decoro architettonico, l’azione giudiziale (previo esperimento stragiudiziale della mediazione), a difesa del relativo bene, potrà essere esercitata sia dall'amministratore che dal singolo condomino, autonomamente. Infatti, la verifica dell'avvenuta lesione o meno del decoro architettonico è demandata al giudice del merito, secondo un apprezzamento che, in presenza di adeguata e precisa motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. Qualora sia accertata la lesione del decoro architettonico, il condomino che si sia "macchiato" della relativa violazione sarà condannato a ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo - a propria cura e spesa – il relativo manufatto.