Condominio

Danni addebitabili solo se accertati dal giudice

di Luana Tagliolini

Il singolo condomino risponde verso gli altri condomini dei danni da lui causati solo se accertati in sede giudiziale non potendo l'assemblea porgli a carico, presuntivamente, alcuna responsabilità né alcuna spesa.
Alcuni condòmini avevano impugnato una delibera con la quale l'assemblea aveva deliberato di imputare il costo degli “spurghi” delle fogne a loro esclusivo carico.
Secondo una mera “opinione” dell'amministratore l'intasamento era stato causato dai lavori di ristrutturazione della proprietà degli attori.
Rigettate le domande in primo e in secondo grado, il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione (sentenza 26360/2017).
Per i giudici di legittimità, il singolo condomino risponde verso gli altri condomini dei danni da lui causati, ma fino a quando egli non abbia riconosciuto la propria responsabilità o questa non sia stata accertata in sede giudiziale «l'assemblea non può porre a suo carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non potendo l'assemblea disattendere l'ordinario criterio di ripartizione, nè la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola generale stabilita dall'articolo 1123 codice civile».
Non si tratta, infatti, di responsabilità oggettiva da custodia disciplinata dall'articolo 2051 codice civile (essendo l'impianto fognario “bene comune” del quale è custode il condominio) né di responsabilità da fatto illecito prevista dall'articolo 2043 codice civile (non sussistendo alcuna prova che il ricorrente fosse l'autore del fatto illecito ossia il danneggiante).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 4806/2005) hanno stabilito che sono nulle le delibere che incidono sui diritti individuali dei singoli condomini, ovvero, nella fattispecie, il diritto violato è quello di pagare le quote stabile in base ai millesimi di proprietà e non l'intero costo sostenuto se non giustificato.
Perciò la suprema Corte ha dichiarato nulla la delibera impugnata.

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