Condominio

Voucher attivabili solo se i compensi sono sul conto Inps

di Manuela Lombardo e Alessandro Rota Porta

Nuovi voucher solo nelle imprese fino a cinque dipendenti e con un tetto di 5mila euro all’anno. È il perimetro entro il quale dovranno muoversi le aziende interessate a utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale in vista del periodo natalizio, che spesso crea la necessità di prestazioni di lavoro di breve durata. Il Dl 50/2017 (articolo 54-bis) ha regolato infatti la materia in maniera più stringente rispetto alla disciplina del Dlgs 81/2015. Per la scheda riassuntiva cliccare qui

Il nuovo contratto è stato introdotto per le prestazioni di tipo occasionale ed è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti, pubbliche amministrazioni e imprese agricole, che nell’esercizio dell’attività d’impresa necessitano di prestazioni di lavoro saltuarie e di ridotta entità.

La normativa esclude i datori di lavoro che operano in determinati settori (edili e affini, lapidei, miniere e cave) e negli appalti d’opera e di servizi, così come tutti quelli che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato o che abbiano in corso o abbiano avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore.

I limiti

L’utilizzatore che voglia avvalersi di prestazioni occasionali può acquisire attività lavorative che danno luogo, nell’anno, a compensi netti non superiori a:

5mila euro per ciascun prestatore, per la totalità degli utilizzatori;

5mila euro per ciascun utilizzatore, per la totalità dei prestatori;

2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Per le prestazioni di studenti, pensionati o di persone che percepiscono prestazioni di sostegno del reddito, come ad esempio la cassa integrazione guadagni o il reddito di inclusione, i compensi sono computati al 75 per cento.

Oltre ai limiti economici, l’utilizzatore deve rispettare anche un limite di durata: ciascuna prestazione, infatti, non può superare le 280 ore all’anno.

La misura del compenso è fissata dalle parti, ma non può essere inferiore al livello minimo individuato dalla legge: nove euro netti per ogni ora di prestazione. Inoltre, l’importo giornaliero non deve essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche se la durata effettiva della prestazione lavorativa è inferiore a quattro ore.

Gli adempimenti

Per accedere alle prestazioni occasionali, l’utilizzatore e il prestatore devono registrarsi sul sito Inps (direttamente o tramite intermediari). Accedendo alla piattaforma, è possibile fornire le informazioni identificative necessarie per gestire il rapporto di lavoro e gli adempimenti contributivi. Il prestatore deve indicare l’Iban del conto corrente perché l’Istituto possa erogare il compenso pattuito. Diversamente, questo sarà pagato con bonifico bancario presso Poste italiane. Il prestatore esaurisce gli adempimenti con la registrazione.

L’utilizzatore, dopo essersi registrato, deve creare la provvista finanziaria per il pagamento delle prestazioni: il deposito può essere alimentato versando le somme con modello F24 o tramite la procedura informatica PagoPa. I tempi per visualizzare le somme pagate cambiano in base alla scelta delle modalità di pagamento: con versamento tramite F24, sono necessari almeno sette giorni lavorativi. Con il sistema PagoPa la provvista può confluire in tempo reale o con scarto di alcuni giorni.

Solo dopo che le somme versate sono contabilizzate e rese disponibili dal sistema, l’utilizzatore può comunicare all’Inps - almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione occasionale, tramite piattaforma telematica o contact center - i dati del prestatore, l’oggetto e il luogo della prestazione, il compenso pattuito, la data e l’ora di inizio e fine della prestazione.

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