L'esperto rispondeCondominio

Quando il marciapiede in proprietà privata copre un canale condominiale

di Raffaele Cusmai

La domanda

Il condomino del piano terra vuole sistemare il marciapiede che insiste nella sua proprietà, detto marciapiede è a copertura dello «scannafosso» condominiale. Chi deve sostenere le spese? Quale criterio di suddivisione deve essere adottato in caso di spesa condominiale?

Fermo restando che sarebbe necessaria un'analisi della situazione del luogo e valutata attentamente la funzione del marciapiede e la natura dei lavori di ristrutturazione, si può comunque osservare che l'art. 1117 include tra i beni comuni “Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso ed al godimento comune (come gli acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l'acqua)”. Ove dirette alla manutenzione del canale di scarico (scannafosso), le spese di ristrutturazione di una struttura che insiste su una proprietà esclusiva ma che svolge una funzione di copertura di un bene condominiale (come tale deve infatti considerarsi il marciapiede che funge da copertura dello scannafosso che sebbene non menzionato dall'art. 1117 c.c. è considerato condominiale dalla giurisprudenza Cass. 2 marzo 2010 n. 4965) devono essere ripartite tra tutti i condomini nel rispetto del criterio di ripartizione secondo i millesimi di proprietà ex art. 1123. Non sembra infatti applicabile per analogia il disposto dell'art. 1125 che, riferendosi alla manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai non trova applicazione nel caso di specie. L'articolo 1123, 1° comma, del Codice civile prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

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