Condominio

Nomina nulla se manca manca l’indicazione del compenso dell’amministratore

di Valeria Sibilio


Le questioni giudiziarie che scaturiscono dai rapporti tra condòmini ed amministratore, dimostrano quanto sia complicata la gestione di questo dualismo, frequentemente fulcro delle discussioni e delle problematiche all'interno del condominio. Come in una sentenza del Tribunale di Massa del 6 novembre 2017 , che ha visto contrapposti i condòmini di un immobile ed il proprio amministratore in una causa nella quale era stata richiesta la dichiarazione di nullità della nomina di quest'ultimo perché non aveva indicato il compenso.
Anzitutto Il Tribunale ha ritenuto infondata la mancata ammissione delle testimonianze in quanto, per la Legge, i singoli condomini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio, poiché l'eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi. Dal verbale, inoltre, è risultato che costoro erano stati eletti dall'assemblea e che le parti attrici, seppur presenti, non avevano contestato nulla in quella sede.
Del tutto infondata si è rivelata, inoltre, la doglianza rispetto alle irregolarità che avrebbero inficiato la votazione per non essere stati nominativamente indicati tutti i soggetti che avevano votato a favore e contro. Dal verbale si evince, in apertura, l'elenco di tutti i soggetti presenti e, per ogni punto in votazione, l'indicazione di chi abbia votato contro, con l'espressa quantificazione del loro valore millesimale complessivo. Infondata è risultata anche la censura relativa alla approvazione di spese straordinarie, illegittima poiché non sarebbero stati preliminarmente inviati preventivi. Una procedura non prevista da alcuna norma in materia di condominio e che l'assemblea, ove raggiunga le maggioranze necessarie, è assolutamente sovrana nella scelta delle opere da eseguire, ivi compresi i relativi costi.
Fondata è, invece, risultata la censura sulla nullità della nomina dell'amministratore, in assenza di una valida accettazione che contenga specifica indicazione del suo compenso. Nel verbale di assemblea non è risultato alcunché riguardo al compenso è, perciò, non è possibile rilevare - come pretenderebbe il convenuto – l'indicazione di una somma complessiva, per nulla dettagliata, inserita fra le voci del preventivo che non soddisfa quella esigenza di chiarezza documentale, trasparenza e formalità che traspaiono dal meccanismo di nomina ed accettazione individuati dal novellato art. 1129 cod.civ., meccanismo che non può prescindere da un atto formale dal quale risulti l'espressa e analitica indicazione del compenso.
Il Tribunale ha, perciò, condannato la parte convenuta al pagamento, all'Erario, di euro 518,00, pari al contributo unificato della presente causa ed alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice liquidate in euro 136,25 per esborsi ed euro 1.000 oltre rimborsi forfettari 15%, iva e cnpa di legge.

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