Condominio

Nelle liti il condòmino interviene da solo

di Giulia Bovenzi

Ritorna nelle aule della Suprema Corte il dibattito relativo ai rapporti tra condominio e singoli condòmini come parti del processo: l’ordinanza 27101 del 2017 (Presidente Petitti, relatore Scarpa) rimette la questione alle Sezioni Unite.

In una causa promossa dall’amministratore contro una condòmina, che aveva eseguito varie modifiche nel proprio appartamento, il condominio era risultato parzialmente vincitore, avendo la corte d’Appello ordinato di rimuovere solo alcune delle opere denunciate. La condòmina ha fatto ricorso, il condominio ha chiesto la conferma della decisione di appello, mentre un’altra condòmina, comparendo in causa per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione, ha presentato in proprio un ricorso incidentale per insistere sulla necessità che tutte le opere di modifica venissero eliminate.

Ora, secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale, nelle cause in cui l’amministratore rappresenta il condominio, automaticamente tutti i partecipanti devono ritenersi parti già costituite. Di conseguenza, se il condominio resta (in tutto o in parte) soccombente in un grado e l’assemblea decide di non fare appello, oppure di non proporre ricorso in Cassazione, il singolo condòmino può sempre autonomamente decidere di proporre impugnazione contro la sentenza di condanna pronunciata in danno dell’amministratore. Così come il singolo condòmino potrebbe in qualsiasi momento intervenire in un giudizio a sostegno dell’amministratore.

Tale orientamento è stato tuttavia “ribaltato” dalla sentenza delle Sezioni Unite 19663/2014, per la quale, nei giudizi intentati dall’amministratore di condominio, se i singoli condòmini non si siano formalmente costituiti in causa in modo autonomo, non spetta a essi - proprio perché non sono “parti” - l’indennizzo stabilito per il caso di non ragionevole durata del processo.

Numerose, però, sono state le successive sentenze di legittimità, riportate nell’ordinanza 27101/2017, che non hanno dato seguito al principio di diritto dettato nel 2014 dalle Sezioni Unite, ritenendolo evidentemente limitato al tema della spettanza dell’equa riparazione da durata irragionevole del giudizio.

Di qui, la necessità di sollecitare una nuova pronuncia in argomento delle medesime Sezioni Unite, verificando l’ammissibilità del ricorso incidentale della singola condòmina rimasta dapprima estranea al procedimento.

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