Condominio

L’amministratore non può cambiare l’avvocato

di Antonella Giraudi

Una sentenza della Corte d’appello di Milano dello scorso 22 marzo richiama l'attenzione sul tema sempre insidioso della legittimazione dell'amministratore e, in particolare, sulla ratifica da parte dell'assemblea delle iniziative giudiziali da lui autonomamente promosse, ratifica necessaria nelle materie fuori dalla sua sfera di competenza: per la Corte occorre la ratifica dell’assemblea quando il nome dell’avvocato incaricato dall’amministratore per un contenzioso è diverso da quello della delibera iniziale.

In linea generale, mentre dal lato passivo la legittimazione dell'amministratore non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernente le parti comuni dell'edificio (con il solo obbligo di rilevanza interna di informare con tempestività l'assemblea), dal lato attivo l'amministratore è legittimato ad agire in rappresentanza del condominio senza autorizzazione assembleare solo nei limiti delle sue attribuzioni in base all'articolo 1130 del Codice civile.

Al di fuori delle materie di sua competenza - e la distinzione tra i due ambiti non è sempre agevole - l'amministratore deve sempre essere autorizzato dall'assemblea, in caso anche dopo l'avvio della causa, se per ragioni di urgenza o di tempestività della costituzione non sia stato possibile convocare in tempo utile l'assemblea. Il difetto di rappresentanza dell'amministratore può infatti essere sanato da una delibera assembleare di ratifica, con efficacia retroattiva. Se peraltro tale difetto è rilevato d'ufficio, il giudice (articolo 182 del Codice di procedura civile) deve assegnare un termine per la regolarizzazione.

La Corte d'Appello di Milano, nell'ambito di una controversia ritenuta estranea alle competenze proprie dell'amministratore, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal condominio proprio sulla base di una interpretazione formale della delibera di ratifica, considerata inidonea per errore nell'indicazione del legale incaricato. L'amministratore, come deciso dall’assemblea, aveva conferito la procura iniziale, per il primo grado di giudizio, all’avvocato P.N. ma, per proseguire il giudizio in appello, mentre l’assemblea aveva confermato lo stesso legale, l’amministratore aveva deciso di conferire il mandato all’avvocato I.B..

Per la Corte, dunque, l'assemblea non aveva mai autorizzato l'amministratore a nominare l'avvocato I.B.. Tale vizio non è stato ritenuto sanabile con l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 182 del Codice di procedura civile in quanto, secondo la Corte, la procura alle liti può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti di cui all'articolo 125 dello stesso codice; e inoltre perché se il rilievo del vizio in sede di legittimità proviene non dal Giudice ma dalla controparte sorge un immediato onere di sanatoria (Cassazione sentenza delle Sezioni unite 4248/2016).

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