Condominio

La maggioranza per confermare l’amministratore

di Anna Nicola

L'art. 1129 c.c. dispone che l'incarico di amministratore ha durata annuale e si intende rinnovato per uguale durata
Da ciò si discute delle modalità di rinnovo, se tacite o espresse. In quest'ultimo caso, quali siano le maggioranze necessarie al fine del suo rinnovo.
In caso di rinnovo tacito, opera la prorogatio imperii sulla cui base anche dopo la scadenza del mandato, l'amministratore rimane in carica fino alla nomina di un nuovo mandatario del condominio.
Per quanto concerne la conferma espressa, si propende a richiedere la maggioranza ordinaria ex art. 1336 cc terzo comma (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ) (Trib. Roma 10701/09 del 15/5/2009 con una sentenza di fatto confermata dalla riforma del 2012)
Così dispone il Tribunale di Roma del 15/5/2009: “Nel merito, allo stato, va infatti osservato che il thema decidendum concerne la nomina dell”amministratore del Condominio convenuto in carica , deliberata in seconda convocazione con la maggioranza semplice e non con quella qualificata di cui all'art.1136 IV comma c.c. che prevede la necessità della maggioranza speciale per le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore . Invece nella fattispecie trattasi di rielezione dello stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta. Conseguentemente la specie di causa va correttamente inquadrata nella disciplina prevista dall'art: 1135 cc. il quale stabilisce che l'assemblea dei condomini provvede alla conferma dell'amministratore, disponendo maggioranze differenti per le due ipotesi. Ne deriva che per la sola conferma dell'amministratore in carica appare sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ) cosi come risulta effettivamente deliberato nell'assemblea impugnata. Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c.”.
Conferma di quanto qui detto è data dall'art. 1136 c.c. che richiede maggioranze qualificate all'assemblea che deve deliberare su nomina e revoca dell'amministratore, tacendo sul punto al riguardo della conferma del mandato dell'amministratore
Per la validità delle deliberazione di conferma, invece, nel silenzio della legge, in seconda convocazione, sarebbero stati sufficienti 1/3 dei millesimi e 1/3 dei partecipanti al condominio. Infatti, l'art. 1136, terzo comma, c.c. dice che in seconda convocazione la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. In pratica senza l'indicazione di una maggioranza ad hoc, per la conferma vale la regola generale dettata per la validità delle deliberazioni in seconda convocazione. Indubbiamente un abbassamento del quorum che facilita l'adozione di tale atto.
Anteriormente alla Riforma l'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione era di avviso contrario, secondo il quale, come ripetutamente affermato (Cass. 3797/78; Cass. 71/80), “non solo in caso di nomina o revoca dell'amministratore, ma anche in quello di conferma è necessaria la maggioranza di cui all'art. 1136 4 c.c., trattandosi di delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali” (così Cass. 4 maggio 1994, n. 4269).
Vi erano quindi contrasti interpretativi, ora eliminati a seguito dell'entrata in vigore della riforma.
La legge, infatti, attualmente se da un lato conferma che l'incarico ha durata annuale, dall'altro specifica che esso deve considerarsi prolungato per un altro anno se non viene disposta la revoca.
Poiché non esiste una disposizione di legge che imponga all'amministratore di inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea annuale la decisione sulla sua revoca, deve ritenersi che alla scadenza del primo anno di mandato, se non interviene formale richiesta dei condomini di un'assemblea per la revoca, l'amministratore deve ritenersi confermato per un altro anno.
Al termine di questo, sostanziale, biennio, l'amministratore deve considerarsi cessato ex lege dall'incarico e quindi tenuto (nell'esercizio delle sue funzioni in prorogatio) a convocare l'assemblea per la nomina dell'amministratore (nuovo amministratore che può essere sempre lui).
Il Tribunale di Palermo, con la decisione emessa in data 23/29 gennaio 2015 fa proprio quest'ultimo assunto, esprimendolo, sinteticamente, nei seguenti termini: “…in seconda convocazione, la maggioranza necessaria sia per la valida costituzione dell'assemblea sia per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto l'amministrazione ordinaria del condominio, tra le quali devono individuarsi gli oggetti posti all'ordine del giorno del 14.06.2014 (per la cronaca, si ripete, conferma o nomina amministratore) sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell'assemblea e 333,33 millesimi per l'approvazione degli oggetti posti all'Odg”.Dunque non può contestarsi la validità dell'adottata delibera”
La “conferma” dell'amministratore di condominio è fattispecie diversa da quella disciplinata dal codice civile in termini di “nomina” e “revoca”:
Con la conferma dell'amministratore l'assemblea consolida un rapporto fiduciario (in diritto, si esprime tale relazione con la locuzione latina di ” Intuitu personae”) già sorto in passato e, in quanto tale, consolidatosi nel corso degli anni.
Così anche per il Tribunale di Bologna (17 settembre 2009): considerato che la distinzione tra il concetto di conferma e di nomina dell'amministratore non è puramente nominalistica, il primo presupponendo una continuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra nel secondo, che si costituisce ex novo; la maggioranza per la conferma dell'amministratore è perciò quella semplice dell'articolo 1136 comma secondo e terzo (vale a dire, quella per convocazione).
Viceversa, le ipotesi della “nomina” (e/o della“revoca”) dell'amministratore di condominio incidono nell'instaurazione o nella recisione di un rapporto contrattuale (mandato con rappresentanza), da considerarsi nella sua interezza; in quanto tale, il Legislatore ha previsto, in seno all'articolo 1136 al comma IV e al comma II, la sussistenza di una maggioranza qualificata, non estendibile analogicamente – secondo la citata giurisprudenza - a quella di cui trattasi.
A corroborare tale orientamento sembrerebbe deporre anche il novellato articolo 1129, comma 10 cod. civ., nella parte in cui ha previsto che la durata in carica dell'amministratore di condominio è, in effetti, “di un anno con rinnovo per eguale durata”.
Va, infine, sottolineato che la conferma dell'amministratore con un quorum inferiore a quello necessario comporta l'annullabilità della deliberazione (cfr. su tutte Cass. SS.UU. n. 4806/05).

L'art. 1129 c.c. dispone che l'incarico di amministratore ha durata annuale e si intende rinnovato per uguale durata
Da ciò si discute delle modalità di rinnovo, se tacite o espresse. In quest'ultimo caso, quali siano le maggioranze necessarie al fine del suo rinnovo.
In caso di rinnovo tacito, opera la prorogatio imperii sulla cui base anche dopo la scadenza del mandato, l'amministratore rimane in carica fino alla nomina di un nuovo mandatario del condominio.
Anteriormente alla Riforma l'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione era di avviso contrario, secondo il quale, come ripetutamente affermato (Cass. 3797/78; Cass. 71/80), “non solo in caso di nomina o revoca dell'amministratore, ma anche in quello di conferma è necessaria la maggioranza di cui all'art. 1136 4 c.c., trattandosi di delibere che hanno contenuto ed effetti giuridici uguali” (così Cass. 4 maggio 1994, n. 4269).
Vi erano quindi contrasti interpretativi, ora eliminati a seguito dell'entrata in vigore della riforma.
La legge, infatti, attualmente se da un lato conferma che l'incarico ha durata annuale, dall'altro specifica che esso deve considerarsi prolungato per un altro anno se non viene disposta la revoca.
Poiché non esiste una disposizione di legge che imponga all'amministratore di inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea annuale la decisione sulla sua revoca, deve ritenersi che alla scadenza del primo anno di mandato, se non interviene formale richiesta dei condomini di un'assemblea per la revoca, l'amministratore deve ritenersi confermato per un altro anno.
Al termine di questo, sostanziale, biennio, l'amministratore deve considerarsi cessato ex lege dall'incarico e quindi tenuto (nell'esercizio delle sue funzioni in prorogatio) a convocare l'assemblea per la nomina dell'amministratore (nuovo amministratore che può essere sempre lui).
Il Tribunale di Palermo, con la decisione emessa in data 23/29 gennaio 2015 fa proprio quest'ultimo assunto, esprimendolo, sinteticamente, nei seguenti termini: “…in seconda convocazione, la maggioranza necessaria sia per la valida costituzione dell'assemblea sia per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto l'amministrazione ordinaria del condominio, tra le quali devono individuarsi gli oggetti posti all'ordine del giorno del 14.06.2014 (per la cronaca, si ripete, conferma o nomina amministratore) sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell'assemblea e 333,33 millesimi per l'approvazione degli oggetti posti all'Odg”.Dunque non può contestarsi la validità dell'adottata delibera”
La “conferma” dell'amministratore di condominio è fattispecie diversa da quella disciplinata dal codice civile in termini di “nomina” e “revoca”:
Con la conferma dell'amministratore l'assemblea consolida un rapporto fiduciario (in diritto, si esprime tale relazione con la locuzione latina di ” Intuitu personae”) già sorto in passato e, in quanto tale, consolidatosi nel corso degli anni.
Così anche per il Tribunale di Bologna (17 settembre 2009): considerato che la distinzione tra il concetto di conferma e di nomina dell'amministratore non è puramente nominalistica, il primo presupponendo una continuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra nel secondo, che si costituisce ex novo; la maggioranza per la conferma dell'amministratore è perciò quella semplice dell'articolo 1136 comma secondo e terzo (vale a dire, quella per convocazione).
Viceversa, le ipotesi della “nomina” (e/o della“revoca”) dell'amministratore di condominio incidono nell'instaurazione o nella recisione di un rapporto contrattuale (mandato con rappresentanza), da considerarsi nella sua interezza; in quanto tale, il Legislatore ha previsto, in seno all'articolo 1136 al comma IV e al comma II, la sussistenza di una maggioranza qualificata, non estendibile analogicamente – secondo la citata giurisprudenza - a quella di cui trattasi.
A corroborare tale orientamento sembrerebbe deporre anche il novellato articolo 1129, comma 10 cod. civ., nella parte in cui ha previsto che la durata in carica dell'amministratore di condominio è, in effetti, “di un anno con rinnovo per eguale durata”.
Va, infine, sottolineato che la conferma dell'amministratore con un quorum inferiore a quello necessario comporta l'annullabilità della deliberazione (cfr. su tutte Cass. SS.UU. n. 4806/05).

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