Condominio

La delibera non è sempre nulla anche se vi è eccesso di deleghe

di Anna Nicola

Si è verificato il caso di un condòmino con un numero di deleghe superiore a quello previsto dal regolamento condominiale; la delibera è stata impugnata da altro condomino in ragione dell'espressione del voto di questo super-delegato, sia per vizi di forma sia per vizi di merito. Ma il condominio ha contestato l’impugnazione.
Il Tribunale di Roma, con la decisione 17697/2017, ha dichiarato infondati entrambi i motivi posti a fondamento dell'impugnazione.
In merito alla legittimità della delibera assunta con il voto di un condomino portatore di un numero di deleghe eccessivo il Giudice ha evidenziato che «la censura per come formulata non merita accoglimento dovendosi ritenere che la violazione non integri di per sé causa di illegittimità della delibera, se non nel caso in cui il voto delegato sia risultato determinante ai fini dell'approvazione del deliberato … circostanza questa che non risulta allegata dalla parte».
Nel caso di specie, inoltre, la pronuncia evidenzia che il limite numerico di deleghe previsto dal regolamento condominiale (coincidente con il numero tre) deve intendersi riferito, come correttamente evidenziato dal condominio convenuto, al numero dei condòmini deleganti e non a quello delle unità immobiliari di proprietà esclusiva che non risulta in alcun modo essere stato superato: dato che, nel caso in questione, due delle quattro deleghe rilasciate fanno capo ad un condòmino proprietario due unità immobiliari.
In ogni caso è bene precisare che «in caso di conflitto di interessi fra un condomino ed il condominio , qualora il condomino in conflitto di interessi sia stato delegato da altro condomino ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti, in concreto, che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e lo abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato» (Cass. 10 agosto 2009 n. 18192).
Se la delega è in bianco, essa si intende concessa per poter discutere e decidere su ogni argomento posto in discussione.
Spetterà al delegante indicare, meglio se per iscritto, come votare oppure limitare la delega a specifici argomenti
Si ricorda poi che se un condominio si compone di 21 partecipanti (o più) nessuno può prendere deleghe per più di un quinto dei partecipanti e dei millesimi (nel caso di 21 partecipanti ogni condomino potrà rappresentare al massimo 4 persone se i millesimi ad esse riferibili non sono più di 200)
Prima della riforma del 2012, sull'argomento la Corte di Cassazione 5315/1998 aveva a suo tempo affrontato il problema della validità di una clausola regolamentare portante una limitazione del numero massimo di deleghe conferibili, mentre con la Suprema Corte 4530/1982 si era occupata della clausola in cui è previsto il diritto di ogni proprietario di farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona che fosse parente o altro proprietario purchè non amministratore o uno dei condomini. In entrambi i casi la Suprema Corte ha dichiarato legittime le clausole del regolamento affermando che la limitazione contenuta nel regolamento di condominio non pregiudica l'inderogabile diritto di ogni condomino di farsi rappresentare nell'assemblea, stabilito dall'art. 67 disp. att. cod. civ., ma si limita solo a regolarne l'esercizio. In definitiva, stando alle statuizioni del Supremo Collegio, si può concludere che una clausola contenuta nel regolamento di condominio, pur potendo disciplinare le modalità di esercizio del diritto del condomino di farsi rappresentare, non può in nessun caso, pena la sua nullità, sopprimere tale diritto o limitarne sostanzialmente l'esercizio.
Sempre prima del 2012 era chiaro che, oltre a una disposizione normativa, solo il regolamento di condominio potesse limitare il numero di deleghe da attribuire per la medesima assemblea alla stessa persona ma occorreva che l'esercizio del diritto di delega non fosse tale da dominare sulla superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente. Ne conseguiva che non potesse ritenersi legittima una delibera assembleare adottata alla presenza di un solo soggetto delegato da tutti i condomini partecipanti per delega all'assemblea (Trib. Milano, 21 ottobre 2010, n. 11941).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©